Sentenza del 22/09/2016 n. 7217 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - IRAP - Diniego di rimborso - Struttura autonomamente organizzata - Medici convenzionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto di non essere soggetto all’IRAP per assenza di un’autonoma organizzazione. Secondo il principio richiamato, il medico convenzionato con il SSN non è assoggettato all’imposta quando utilizza mezzi, strumenti e risorse non eccedenti il minimo indispensabile per esercitare la professione. La verifica deve concentrarsi sull’effettiva presenza di una struttura organizzata e può essere effettuata anche attraverso le dichiarazioni dei redditi, confrontando i costi variabili sostenuti per produrre il reddito con i ricavi conseguiti.
La decisione
La sentenza ha affermato che il medico convenzionato non è soggetto all’IRAP se la sua organizzazione non supera il livello minimo necessario allo svolgimento dell’attività. L’assenza di un’autonoma organizzazione può essere desunta dall’esiguità dei mezzi e dei costi impiegati, valutati in rapporto ai ricavi. Dal testo fornito non emerge tuttavia l’esito specifico del giudizio, né se il diniego di rimborso sia stato definitivamente annullato o confermato.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP presuppone lo svolgimento abituale di un’attività autonomamente organizzata. Per i medici convenzionati con il SSN tale presupposto manca quando i mezzi e gli strumenti utilizzati non eccedono il minimo indispensabile per l’esercizio della professione.
Dichiarazioni dei redditi come elemento di verifica
I dati dichiarativi possono essere utilizzati per valutare l’esistenza dell’autonoma organizzazione, mediante il confronto tra costi variabili sostenuti per la produzione del reddito e ricavi effettivamente conseguiti.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente soggetto all’IRAP: occorre verificare concretamente se disponga di un’organizzazione autonoma, eccedente il minimo necessario per svolgere l’attività.
- Per i medici convenzionati con il SSN, l’utilizzo di strumenti e mezzi ordinari e indispensabili alla professione non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’autonoma organizzazione.
- La valutazione deve considerare complessivamente personale, beni strumentali, spese e modalità operative, senza basarsi soltanto sull’esistenza di uno studio o di attrezzature professionali.
- Le dichiarazioni dei redditi possono fornire indici utili: costi variabili contenuti rispetto ai ricavi possono supportare l’assenza di una struttura organizzata rilevante ai fini IRAP.
- Per ottenere il rimborso è opportuno documentare l’entità dei beni strumentali, l’eventuale assenza o marginalità di personale dipendente e la natura indispensabile delle spese sostenute.
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