Cassazione Civile, Ordinanza n. 33750/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla procedura di avviamento obbligatorio di una centralinista non vedente presso un ente previdenziale pubblico. Dopo la richiesta di avviamento alla Provincia competente, l’ente riceveva il nominativo della lavoratrice, le chiedeva la documentazione per procedere all’assunzione e riceveva il riscontro. Successivamente, però, comunicava di non poter assumere per sopravvenute esigenze di spending review, per riassetti organizzativi e per asseriti esuberi di centralinisti, sostenendo anche di aver già coperto la quota d’obbligo mediante meccanismi di compensazione. La Corte d’appello aveva ritenuto che l’obbligo assunzionale fosse già sorto e che il ritardo dell’ente integrasse responsabilità risarcitoria, condannandolo al pagamento di somme a titolo di perdita retributiva, emolumenti e danno previdenziale. Con il ricorso per cassazione l’ente deduceva: 1) violazione dell’art. 6 l. n. 113/1985, sostenendo che l’obbligo di assunzione sorgerebbe solo dopo il decorso del semestre previsto per l’avviamento pubblico e che, al momento della sopravvenuta spending review, quel termine non era ancora spirato; 2) omesso esame di fatto decisivo, assumendo che il diniego all’assunzione fosse stato espresso già nel maggio 2013 e non nell’agosto 2014; 3) violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e sulla compensazione delle quote, per avere la Corte territoriale escluso rilevanza all’asserito esubero e alla compensazione regionale delle quote d’obbligo. La lavoratrice resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito e la condanna dell’ente al risarcimento del danno in favore della lavoratrice. La Corte ha affermato che, nella disciplina dei centralinisti non vedenti, l’obbligo del datore di lavoro pubblico di dare corso all’assunzione deriva già dalla sussistenza dei presupposti legali (centralino con le caratteristiche richieste e posto vacante), mentre i termini previsti dalla legge regolano solo le modalità della procedura e l’eventuale avviamento d’ufficio in caso di inerzia. Una volta avviata la persona avente diritto e trasmessi i documenti richiesti, il diritto all’assunzione è pieno e non subordinato ad ulteriori termini. Per questo sono state ritenute irrilevanti le sopravvenienze organizzative e di spending review, poiché intervenute dopo il momento in cui l’assunzione avrebbe dovuto essere perfezionata. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, osservando che le allegazioni sulla compensazione delle quote e sull’esubero erano generiche e non consentivano di verificare presupposti, tempi e incidenza concreta sul caso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 113 del 1985
l’obbligo di assumere i centralinisti non vedenti deriva dalla vacanza del posto e dalle caratteristiche del centralino; i termini semestrali e di diffida disciplinano la procedura di avviamento d’ufficio, ma non ritardano la nascita dell’obbligo datoriale di attivarsi per l’assunzione una volta integrati i presupposti legali.
art. 3 l. n. 113 del 1985
individua l’obbligo di assunzione per datori di lavoro pubblici e privati in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
art. 5, co. 8-ter, l. n. 68 del 1999
richiamato dall’ente a sostegno del meccanismo di compensazione delle quote d’obbligo; la Corte non ne esclude in astratto la rilevanza, ma ritiene la censura inammissibile per genericità delle allegazioni di fatto.
art. 5, co. 4, d.P.R. n. 333 del 2000
norma richiamata dall’ente sul tema della compensazione delle quote; la Corte non affronta il merito del suo funzionamento per carenza di specificità del motivo.
art. 366 c.p.c.
il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la mancanza di puntuali allegazioni su presupposti, tempi e modalità della compensazione rende la censura inammissibile.
art. 360 n. 5 c.p.c.
le doglianze sull’omesso esame di fatti decisivi non possono tradursi in una diversa lettura del materiale fattuale già valutato dalla Corte territoriale, specie quando la ricostruzione censurata è coerente con il quadro probatorio.
art. 360 n. 3 c.p.c.
la violazione di legge è esclusa quando la censura presuppone una diversa ricostruzione dei fatti non sorretta da specifiche allegazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nella disciplina del collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti, l’obbligo datoriale di assunzione sorge con la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti legali del servizio, mentre i termini procedurali previsti dalla legge regolano solo le modalità dell’avviamento e non differiscono la nascita dell’obbligo sostanziale.
- Una volta che l’avviamento sia stato effettuato e il lavoratore abbia trasmesso la documentazione richiesta per l’assunzione, il datore di lavoro non può opporre, in via generale, sopravvenienze organizzative o di riduzione degli organici intervenute successivamente al momento in cui il contratto avrebbe dovuto essere perfezionato.
- Le difese basate su compensazione delle quote d’obbligo o su esuberi di personale devono essere sorrette da allegazioni specifiche e verificabili, indicando presupposti di fatto, tempi di maturazione e nesso concreto con la singola procedura; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione generica dei fatti già accertati dal giudice di merito, specie quando la censura mira a sovrapporre una ricostruzione alternativa priva di adeguata precisione fattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33713/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33714/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33721/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33723/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33724/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33737/2024 del 21/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →