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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09078/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario tre cartelle di pagamento emesse per il recupero di IRPEF relativa agli anni 2007 e 2008, deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti. In primo grado il ricorso è stato accolto, ma la decisione è stata riformata in appello. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato, in relazione a due cartelle, la falsa applicazione dell'art. 139, comma 2, c.p.c. e la violazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo, oltre agli artt. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. 600/1973 e 26, comma 6, D.P.R. 602/1973, sostenendo che la notifica non fosse avvenuta presso la sua residenza corretta e che, trattandosi di consegna a persona diversa dal destinatario, fosse necessaria la raccomandata informativa, non risultando adempiuta. Con il secondo motivo ha contestato la notifica di una terza cartella, deducendo omesso esame di un fatto decisivo, violazione delle norme sulla raccomandata informativa e dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'avviso fosse stato spedito a indirizzo errato o che comunque non vi fosse prova della sua spedizione. Nel corso del giudizio di legittimità l'agente della riscossione ha inoltre comunicato l'annullamento automatico d'ufficio, ai sensi della L. 197/2022, del residuo debito relativo a una delle cartelle, chiedendo la cessazione della materia del contendere per quella parte.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla controversia relativa alla cartella di pagamento n. 066 2011 0006826020, in ragione dell'annullamento automatico del residuo debito disposto dall'agente della riscossione ai sensi della L. 197/2022. Per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla corretta residenza del destinatario e sulla regolarità delle notifiche, attività non consentita in sede di legittimità quando la censura non investe un vero errore di diritto ma la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la deduzione della violazione della disciplina sulle notificazioni non può essere utilizzata per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto storico compiuta dal giudice di merito; se il giudice di merito accerta che la notifica è avvenuta presso la casa di abitazione del destinatario, la censura sul comma 2 non è ammissibile come vizio di diritto quando mira solo a contestare quell'accertamento.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della raccomandata informativa quando la consegna avvenga a persona diversa dal destinatario; la Corte ha ritenuto che la questione fosse in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla correttezza dell'indirizzo e sull'avvenuto invio dell'avviso.

  • art. 26, comma 6, D.P.R. 602/1973

    La Corte ha considerato infondata in sede di legittimità la censura che, sotto il profilo della violazione di legge, mirava a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito circa l'avviso della notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione del vizio di violazione dell'onere della prova è stata reputata inammissibile perché non introduceva un errore di sussunzione, ma tendeva a una rivalutazione delle risultanze processuali sulla spedizione dell'avviso di notifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo formulato come violazione o falsa applicazione di legge è stato dichiarato inammissibile quando, nella sostanza, richiede una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È inammissibile il motivo per omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto risulta in realtà esaminato dal giudice di merito, o quando la doglianza maschera una richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stato richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la produzione della memoria dell'agente della riscossione che ha dato notizia dell'annullamento d'ufficio.

  • art. 1, comma 222, L. 197/2022

    È stata applicata come base dell'annullamento automatico d'ufficio del debito residuo di importo non superiore a 1.000 euro relativo a un singolo carico affidato all'agente della riscossione nel periodo previsto dalla legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha escluso l'attestazione del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando la mancanza dei presupposti processuali richiesti dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile, sotto forma di denuncia di violazione di legge, una censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico sia effettivamente trascurato dal giudice di merito; non lo è quando quel fatto risulti preso in considerazione nella motivazione.
  • Quando il giudice di merito accerta che la notificazione è avvenuta presso la casa di abitazione del destinatario e che l'avviso informativo è stato spedito al medesimo indirizzo, la contestazione della corretta residenza o della regolarità della notifica non può essere trasformata in un motivo di ricorso per cassazione se richiede soltanto una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • L'annullamento automatico di legge di un debito residuo inferiore alla soglia prevista, relativo a carichi affidati nel periodo contemplato dalla disciplina sopravvenuta, comporta la cessazione della materia del contendere per la parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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