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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14652/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Un proprietario di fondo ha convenuto in giudizio il Comune, chiedendo la condanna alla ricostruzione di un muro posto al confine tra i due fondi, assumendo che il crollo fosse stato causato dalle radici degli alberi presenti nel terreno comunale sottostante. Il Comune si è difeso e ha chiamato in causa la figlia e avente causa dell'affittuario del fondo su cui erano collocati gli alberi. In corso di causa l'attore ha precisato che il muro svolgeva funzione di contenimento, essendo il fondo comunale a quota inferiore, e ha chiesto in subordine l'applicazione dell'art. 877 c.c. per ottenere la contribuzione alla spesa di ricostruzione, ovvero, ulteriormente in subordine, la condanna dei convenuti a costruire un nuovo muro antisismico idoneo a contenere il terrapieno. I giudici di merito hanno respinto la domanda principale ritenendo che il crollo fosse dovuto a vetustà e hanno considerato assorbite le domande subordinate. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con quattro motivi, l'erronea affermazione della mancata coltivazione delle domande subordinate al momento della precisazione delle conclusioni, l'erronea qualificazione come mutatio libelli della domanda ex art. 877 c.c., nonché l'omessa pronuncia e la motivazione apparente sulla complessiva domanda proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, rilevando che le domande subordinate erano state effettivamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e che la domanda fondata sull'art. 877 c.c. non poteva essere qualificata automaticamente come mutatio libelli senza verificare la connessione con la vicenda sostanziale dedotta e l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa della controparte. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    norma processuale che ha introdotto il giudizio sommario inizialmente promosso dall'attore

  • art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.

    la memoria di trattazione può essere utilizzata per formulare o precisare domande connesse alla vicenda sostanziale dedotta

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla precisazione delle conclusioni

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte in ricorso

  • art. 281 quinquies c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte in ricorso

  • art. 281 sexies c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte in ricorso

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte in ricorso

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione e del contenuto della sentenza

  • art. 101 Cost.

    richiamato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base del sindacato di legittimità per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può omettere di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte e riproposte

  • art. 877 c.c.

    norma sostanziale invocata per la ripartizione dell'onere di ricostruzione o contribuzione alla spesa del muro tra fondi a diverse quote

Massime di principio

  • La domanda introdotta o modificata nel corso del giudizio non si considera abbandonata se, alla precisazione delle conclusioni, la parte la richiama espressamente o per relationem alle precedenti difese e memorie.
  • La qualificazione di una domanda come mutatio libelli non può essere affermata in modo meramente apodittico: occorre verificare se la pretesa resti ancorata allo stesso fatto costitutivo e se la modifica sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
  • È consentita la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. anche quanto a petitum e causa petendi, purché la nuova formulazione mantenga connessione con i fatti già allegati e non arrechi pregiudizio alle difese della controparte né determini indebiti ritardi processuali.
  • Il giudice di merito, nel valutare l'ammissibilità di una domanda emendata, deve motivare specificamente sul rapporto tra la domanda nuova o modificata e il nucleo fattuale della controversia, non potendo limitarsi a un rilievo astratto di novità.
  • La mancata considerazione di domande subordinate effettivamente riproposte integra vizio censurabile in cassazione, poiché incide sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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