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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-360/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2019. — Cargill Deutschland GmbH contro Hauptzollamt Krefeld. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1360/2013 – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Settore dello zucchero – Contributo alla produzione – Effetto utile – Diritto al rimborso delle somme indebitamente versate – Applicabilità delle norme nazionali relative ai termini di prescrizione – Principio di effettività. — Causa C-360/18

Giurisprudenza europea62018CJ0360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il rimborso dei contributi alla produzione nello zucchero rideterminati retroattivamente dal regolamento n. 1360/2013. Ribadisce che, in mancanza di una disciplina UE sulle modalità di rimborso, si applicano le regole nazionali, ma solo se compatibili con equivalenza ed effettività. Nel caso concreto, una prescrizione che sia già maturata prima dell’entrata in vigore del regolamento rende impossibile l’esercizio del diritto al rimborso ed è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione.

Rimborso dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero rideterminati retroattivamente dal regolamento (UE) n. 1360/2013 e compatibilità dei termini di prescrizione nazionali con il principio di effettività

La questione giuridica

Se il rimborso dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, rideterminati retroattivamente dal regolamento (UE) n. 1360/2013 per le campagne 2001/2002-2005/2006, debba essere disciplinato dal diritto nazionale, incluse le norme nazionali sulla prescrizione, oppure se il diritto dell’Unione osti a tali norme quando il termine prescrizionale scade prima dell’entrata in vigore del regolamento, rendendo impossibile chiedere il rimborso.

Principio di diritto

Il regolamento (UE) n. 1360/2013 non disciplina direttamente le modalità procedurali del rimborso dei contributi alla produzione indebitamente versati nel settore dello zucchero: in linea di principio, la domanda di rimborso resta soggetta al diritto nazionale, inclusi i termini di prescrizione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività. Tuttavia, il diritto dell’Unione osta a una disciplina nazionale che, come interpretata dai giudici interni, faccia decorrere o scadere il termine di prescrizione prima dell’entrata in vigore del regolamento stesso, poiché ciò renderebbe praticamente impossibile l’esercizio del diritto al rimborso riconosciuto dall’ordinamento dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1360/2013
  • Regolamento (CE) n. 1260/2001
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000
  • Regolamento (UE) 2018/264
  • Codice tributario tedesco (Abgabenordnung)
  • Direttiva/atti UE e regolamenti richiamati nei precedenti relativi allo zucchero: regolamenti (CE) n. 1837/2002, n. 1762/2003, n. 1775/2004, n. 1686/2005, n. 164/2007, n. 1193/2009, n. 2267/2000, n. 1993/2001

Rimborso dei contributi alla produzione nello zucchero e prescrizione nazionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf in una controversia tra Cargill Deutschland GmbH e Hauptzollamt Krefeld. Oggetto del giudizio è il rimborso dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero versati per le campagne 2001/2002-2004/2005, dopo la rideterminazione retroattiva degli importi operata dal regolamento (UE) n. 1360/2013.

Fatti e procedimento principale

Cargill Deutschland, produttrice di isoglucosio, era stata assoggettata ai contributi alla produzione previsti dal regolamento (CE) n. 1260/2001. Gli importi erano stati fissati, per ciascuna campagna, da regolamenti annuali della Commissione poi annullati dalla Corte o rettificati in seguito. Dopo l’adozione del regolamento n. 1360/2013, che ha ridefinito retroattivamente i contributi, la società ha chiesto nel 2014 il rimborso delle somme indebitamente versate.

L’amministrazione doganale ha respinto l’istanza richiamando le norme del codice tributario tedesco sulla definitività degli avvisi di accertamento e sulla prescrizione quadriennale. Secondo il giudice del rinvio, ciò impediva il rimborso perché il termine era già scaduto quando la domanda era stata presentata.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 1360/2013, che fissa retroattivamente i contributi alla produzione per le campagne 2001/2002-2005/2006;
  • il regolamento (CE) n. 1260/2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
  • il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, richiamato per la data di messa a disposizione delle risorse proprie;
  • il regolamento (UE) 2018/264, evocato dal giudice del rinvio ma ritenuto non applicabile ratione temporis alla controversia.

Sul piano interno, sono menzionati gli articoli 37, 164, 169, 170 e 175 del codice tributario tedesco, che disciplinano il rimborso di somme versate senza titolo e i termini di accertamento/prescrizione.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il regolamento n. 2018/264, relativo a campagne diverse (1999/2000 e 2000/2001), non può fondare la domanda nel giudizio principale. Esamina quindi il significato del regolamento n. 1360/2013 alla luce della sentenza Zuckerfabrik Jülich del 27 settembre 2012, con cui era stato annullato il precedente regolamento n. 1193/2009 per errato metodo di calcolo.

Secondo la Corte, il diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati deriva dal diritto dell’Unione, come interpretato nella giurisprudenza Jülich e attuato dal legislatore con il regolamento n. 1360/2013. Tuttavia, tale regolamento non contiene norme procedurali sulle modalità e sui termini per chiedere il rimborso: in mancanza di armonizzazione, gli Stati membri conservano il potere di applicare le loro regole procedurali, compresi i termini di prescrizione, a condizione che rispettino i principi di equivalenza e di effettività.

Nel caso concreto, la Corte ritiene decisivo il principio di effettività. Poiché il regolamento n. 1360/2013 è entrato in vigore il 20 dicembre 2013 e solo da quel momento è stato possibile conoscere l’esatto importo del rimborso dovuto, una disciplina nazionale che faccia scadere il termine di prescrizione prima di tale data rende praticamente impossibile esercitare il diritto al rimborso. Non rileva, in senso contrario, l’argomento secondo cui l’operatore avrebbe potuto impugnare prima gli avvisi di accertamento, perché ciò avrebbe richiesto di agire prima che il legislatore UE avesse rettificato retroattivamente gli importi.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo dei contributi alla produzione nello zucchero per le campagne 2001/2002-2005/2006 deve essere effettuato secondo il diritto nazionale, inclusi i termini di prescrizione, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività;
  • tuttavia, il regolamento n. 1360/2013 osta a norme nazionali che, come interpretate dai giudici interni, facciano scadere il termine di prescrizione prima della sua entrata in vigore, poiché ciò rende praticamente impossibile l’esercizio del diritto al rimborso.

Principio affermato

La Corte conferma che il diritto al rimborso dei tributi indebitamente riscossi in violazione del diritto dell’Unione, quando non esiste una disciplina UE completa sulle modalità di restituzione, è normalmente soggetto alle regole procedurali nazionali; ma tali regole non possono neutralizzare in concreto il diritto sostanziale riconosciuto dal diritto dell’Unione, soprattutto quando il termine di prescrizione decorra o si esaurisca prima che l’atto UE che fonda il rimborso entri in vigore.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatirestituzione di tributi indebitamente versatiprescrizioneprincipio di effettività

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