Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46746/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Farsaci è stato accusato del reato previsto dall'art. 279 del d.lgs. n. 152/2006 per aver, nel periodo 2016-2018, continuato l'attività di produzione di laterizi a Venetico senza comunicare all'ARPA i rapporti di misurazione delle emissioni dell'impianto, impedendo così la verifica della validità dell'autorizzazione. Il Tribunale lo aveva ritenuto penalmente responsabile e lo aveva condannato a € 4.000,00 di ammenda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Messina. La Corte ha motivato che si trattava di una contravvenzione continuata tra il 2016 e il 2018 e che, in assenza di sospensioni del decorso della prescrizione, il reato si era estinto per prescrizione prima della pronuncia del Tribunale (la pronuncia di merito è intervenuta l'8 novembre 2023 mentre la prescrizione era maturata anteriormente), rendendo la precedente sentenza nulla. Per tale motivo la Cassazione ha annullato senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 279

    La norma punisce la mancata comunicazione delle misure relative alle emissioni; il Tribunale aveva qualificato il fatto come contravvenzione continuata per il periodo 2016-2018.

  • cod. pen., art. 131-bis

    La causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata invocata in appello/ricorso ma la Corte di Cassazione ha esaminato prioritaria la questione della prescrizione: se la prescrizione è già intervenuta, essa prevale sulla statuizione di non punibilità e porta all'annullamento senza rinvio.

  • Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. I, 26 novembre 2021, n. 43700

    Richiamata per il principio che, in presenza di una situazione favorevole per l'imputato, la declaratoria di estinzione per prescrizione è preferibile rispetto a una pronuncia sulla non punibilità ex art. 131-bis.

Massime di principio

  • Per i reati continuati la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta continuata: individuare con precisione la data di cessazione è cruciale per il calcolo della prescrizione.
  • Se l'imputazione indica solo anni (es. '2016-2018'), il giudice può interpretare la data di cessazione in modo conservativo; tale interpretazione incide sul termine prescrizionale e può determinare l'estinzione del reato.
  • Quando la prescrizione è già maturata, la pronuncia di condanna diventa nulla e la Corte deve annullare la sentenza senza rinvio perché non vi è più oggetto su cui decidere penalmente.
  • La dichiarazione di prescrizione, se favorevole all'imputato, è preferita rispetto all'accertamento della non punibilità per effetto di norme come l'art. 131-bis: la prima estingue il reato già prima del giudizio di merito.
  • Nel valutare ricorsi simili, controllare sempre eventuali interruzioni o sospensioni del corso della prescrizione (atti interruttivi, p.es. udienze, attività istruttoria, misure cautelari) che possono impedire l'estinzione del reato.
  • In procedimenti ambientali basati su omissioni procedurali (es. mancata comunicazione a ARPA), è importante distinguere tra illecito amministrativo e responsabilità penale e verificare i termini prescrizionali specifici per contravvenzioni ambientali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.