Ordinanza n. 4024/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza n. 3 del 16.1.2026 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 20 del 26.1.2026, avente ad oggetto il Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di “realizzazione del polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari” ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba. Società proponente RenewRome S.r.l.”; - dell’ordinanza n. 11 del 24.2.26 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 54 del 6.3.2026, avente ad oggetto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sul progetto di “Realizzazione del Polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari” ubicato nel Comune di Roma Capitale, Municipio IX, località Santa Palomba. Società proponente: RenewRome S.r.l.” Ulteriori disposizioni; - di ogni altro atto presupposto, collegato o conseguente, anteriore o successivo del procedimento seguito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze commissariali recanti il provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione del polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari, oltre agli atti presupposti, collegati e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, due ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo aventi ad oggetto il PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis d.lgs. 152/2006, relativo al progetto di realizzazione del polo impiantistico denominato Parco delle risorse circolari nel territorio di Roma Capitale, località Santa Palomba. Dalla motivazione dell'ordinanza cautelare emergono profili di pregiudizio prospettati in relazione al possibile rinvenimento di reperti archeologici, alla porzione di terreno interessata dal rinvenimento di basolato e alla funzionalità idraulica del fosso interessato. Il TAR ha esaminato esclusivamente, in questa fase, il requisito cautelare del periculum in mora, lasciando impregiudicata ogni valutazione sul fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il requisito della contestuale gravità e irreparabilità del pregiudizio durante il tempo necessario alla decisione del ricorso, ai sensi dell'art. 55 c.p.a. La valutazione è stata parametrata all'orizzonte temporale concreto costituito dall'udienza di merito già fissata per il 4 novembre 2026. Quanto al profilo archeologico, il potenziale rinvenimento era stato considerato nel PAUR, i lavori risultavano già sospesi sulla porzione interessata dal basolato e la Soprintendenza competente era stata coinvolta sul posto. Quanto alla funzionalità idraulica del fosso, dagli atti non emergevano prove concrete di emergenze. Il rigetto cautelare non comporta una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti né sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità e le concrete modalità della vicenda.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento autorizzatorio unico regionale impugnato; nell'ordinanza cautelare non ne è stata svolta una valutazione di legittimità sostanziale.
art. 55 c.p.a.
durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
La tutela cautelare richiede un pregiudizio grave e irreparabile, da valutare con riferimento al concreto periodo intercorrente fino alla decisione di merito; nel caso esaminato tale requisito è stato ritenuto insussistente.
art. 92 c.p.c.
È stato richiamato quale fondamento della compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione delle concrete modalità e della complessità della vicenda.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare del periculum in mora, la gravità e irreparabilità del pregiudizio devono essere apprezzate in relazione all'orizzonte temporale concretamente determinato dalla data già fissata per l'udienza di merito.
- La sospensione cautelare non può essere concessa quando le misure già adottate dall'amministrazione e dagli organi tecnici competenti neutralizzano o riducono significativamente il rischio prospettato, salvo che siano comunque dimostrati danni gravi e irreparabili nel periodo anteriore alla decisione di merito.
- Il potenziale rischio archeologico non integra, da solo, un periculum cautelare attuale e irreparabile quando tale evenienza sia stata considerata nel provvedimento autorizzatorio, i lavori siano sospesi nella zona interessata dai rinvenimenti e l'autorità pubblica preposta alla tutela archeologica sia stata concretamente coinvolta.
- La deduzione di criticità sulla funzionalità idraulica di un'area non è sufficiente a fondare la tutela cautelare in assenza di elementi probatori concreti attestanti un'emergenza effettiva nel periodo anteriore alla decisione di merito.
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