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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46772/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona dell'11/6/2024 che aveva rigettato la richiesta ex art. 324 c.p.p. volta a revocare il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. (del 3/4/2024) relativo a presunti reati fiscali (artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74). Il ricorrente deduceva carenza assoluta di motivazione sul fumus del reato (motivazione apparente e travisamento dei fatti riguardo alla presunta interposizione della societa Canos s.r.l.s.), e, soprattutto, insufficiente e generica motivazione sul periculum in mora: l'ordinanza si limitava ad affermazioni astratte circa il rischio che i proventi illeciti venissero sottratti, senza indicare atti concreti o elementi di indagine da cui desumere il rischio di dispersione dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al profilo del periculum in mora, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ellade) secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione specifica e plausibile sul rischio di dispersione dei beni durante il giudizio. Il decreto di sequestro del 3/4/2024 conteneva una motivazione meramente assertiva e priva di riferimenti ad atti d'indagine; tale carenza non poteva essere integrata dal Tribunale del riesame. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo n. 736/2024 del G.I.P. di Ancona, disponendo la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto e comunicando l'esito al Procuratore generale in sede.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione anche sul periculum in mora; la motivazione deve spiegare perché sia necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca è finalità perseguita dal sequestro; tuttavia la natura obbligatoria della confisca non automatizza l'adozione del sequestro preventivo, che resta misura discrezionale da motivare specificamente.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    La mancanza della motivazione sulle esigenze cautelari nel decreto di sequestro configura una nullità che non può essere sanata dal collegio della cautela e deve essere specificamente dedotta in sede di legittimità.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Ricorso al Tribunale del riesame contro provvedimenti cautelari; tuttavia le carenze motivazionali del decreto devono poter essere dedotte anche in sede di cassazione se non adeguatamente risolte dal riesame.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    La Corte ha affermato che la motivazione del sequestro preventivo per confisca deve riguardare il pericolo di dispersione dei beni e non può limitarsi a evocare la sola confiscabilità ex lege; la motivazione deve indicare perché non sia possibile attendere la definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La motivazione sul periculum in mora nel decreto di sequestro preventivo deve contenere elementi concreti e specifici (atti, fatti, comportamenti, operazioni patrimoniali) da cui desumere il rischio di dispersione; formule generiche sono insufficienti.
  • La circostanza che un bene sia confiscabile per legge non giustifica automaticamente il sequestro preventivo: il giudice deve comunque motivare l'esigenza anticipatoria della confisca.
  • Il Tribunale del riesame non può integrare una motivazione totalmente mancante nel decreto originario riguardo al periculum; tale carenza è causa di nullità che può determinare l'annullamento senza rinvio.
  • La parte resistente (Procura) dovrebbe documentare nel provvedimento iniziale fatti concreti che giustifichino il pericolo di dispersione (pagamenti sospetti, trasferimenti imminenti, operazioni di occultamento), altrimenti il sequestro è vulnerabile a impugnazione.
  • In casi analoghi la difesa deve far valere specificamente in sede di legittimità la carenza motivazionale del decreto sul periculum, allegando il provvedimento genetico se necessario, per ottenere l'annullamento e la restituzione dei beni.
  • La distinzione tra fumus e periculum è cruciale: anche se sussiste un fumus ragionevole, il sequestro richiede una motivazione autonoma e adeguata sul rischio concreto che la confisca non possa essere eseguita a giudizio definitivo.

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