Ordinanza n. 14857/2026 - Roma, Sezione 3B
Istanza liquidazione parcella
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Il difensore della parte ricorrente ha presentato un'istanza di liquidazione della parcella. Ha dedotto che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio, ma il relativo provvedimento non risulta depositato agli atti del giudizio. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire tale documentazione, o comunque la documentazione necessaria per verificare la domanda di liquidazione, prima di assumere ogni decisione sulla stessa.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte istante, assegnando il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per produrre la documentazione necessaria alla valutazione dell'istanza di liquidazione della parcella, in particolare il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio. Ogni decisione sulla domanda di liquidazione è stata espressamente riservata. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.
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