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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47675/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 7/12/2021 che ha applicato al ricorrente la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Castelluccio Inferiore, contestando la motivazione relativa alla sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione. Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe trascurato il rilievo del tempo trascorso senza commissione di reati (cd. "tempo silente") e che andava valorizzato anche il periodo in cui era stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G. (8/02/2020 - 9/10/2020), nonché l'assenza di reati permanenti e la fase ormai dibattimentale del procedimento

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Potenza logica e coerente: il giudice di merito ha correttamente valutato che, ai fini di revoca o sostituzione della misura (art. 299 c.p.p.), rileva solo il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura come possibile "fatto sopravvenuto". Nel caso di specie l'esecuzione della misura non è mai effettivamente avvenuta; inoltre la mancata commissione di nuovi reati è stata ritenuta non sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione considerata la pluralità e gravità delle imputazioni e il ruolo attribuito all'imputato. È stato altresì valorizzato il nuovo mandato elettivo dell'interessato come indice di persistenza dei legami che avrebbero favorito la reiterazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso; non influisce sul merito della valutazione cautelare ma attesta la conclusione del P.M. in cassazione

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, ai fini della revoca o sostituzione di una misura cautelare, il tempo rilevante come possibile "fatto sopravvenuto" è soltanto quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura stessa, non il tempo decorrente dalla commissione del reato

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 292, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.

    Applicato per affermare che il "tempo silente" (periodo intercorso dalla commissione del reato) deve essere valutato dal giudice che dispone la misura cautelare in sede di applicazione, ma non è automaticamente rilevante in sede di revoca/sostituzione ai sensi dell'art. 299 c.p.p.

Massime di principio

  • Nelle richieste di applicazione di misure cautelari il giudice deve valutare il "tempo silente" (tempo intercorso dalla commissione del reato) ai sensi dell'art. 292 c.p.p.; tale valutazione può influire sull'applicazione della misura iniziale
  • In un'istanza di revoca o sostituzione della misura (art. 299 c.p.p.) il giudice deve considerare prioritariamente il tempo trascorso dall'applicazione o dall'effettiva esecuzione della misura come possibile "fatto sopravvenuto" che abbia attenuato o fatto venire meno le esigenze cautelari
  • L'assenza di nuovi reati nel periodo successivo alla contestazione non è di per sé determinante per la revoca della misura se permangono altri elementi (numero e gravità delle imputazioni, ruolo dell'imputato, modalità della condotta) che indicano un concreto pericolo di reiterazione
  • La mancata effettiva esecuzione di una misura cautelare (es. per motivi di salute) può rendere irrilevante il mero decorso cronologico rispetto all'adozione della misura, perché non è maturato il periodo che l'art. 299 c.p.p. considera come fatto sopravvenuto
  • Il mutamento del quadro istituzionale o l'assunzione di un nuovo mandato elettivo può essere valutato come elemento indicativo della permanenza di legami o opportunità che favoriscono la reiterazione del reato e quindi ostare alla revoca della misura
  • La cristallizzazione del materiale probatorio (passaggio a dibattimento) può essere rilevante rispetto al pericolo di inquinamento delle prove, ma non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione

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