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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30350/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il Procuratore deduceva vizio della motivazione sostenendo che il Tribunale avesse attribuito erroneamente rilievo irrilevante alle dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie del co-indagato Alessio Barbagallo, le quali, secondo il PM, avrebbero confermato il ruolo di rilievo di Gaetano Salici nell'organizzazione (es.: uso del noleggio come base operativa, presenza al conteggio dei proventi, conferma che "Saitta" era cliente consumatore) e quindi la gravità indiziaria e le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo coerente e non contraddittorio la decisione di annullare la misura rispetto a Salici, limitandosi ad esaminare le dichiarazioni sopravvenute di Barbagallo e confermando che esse non aggiungevano elementi tali da provare un inserimento organico di Gaetano Salici nell'associazione. Il Tribunale aveva evidenziato che il contributo di Salici era sporadico e di entità contenuta (intermediazione occasionale, presenza al conteggio dei proventi in un solo caso, attività lavorativa lecita nell'autonoleggio che non vale da sola a dimostrare partecipazione associativa), non emergendo esigenze cautelari né per l'ipotesi associativa né per quella di cessione di stupefacenti. Pertanto la decisione di revocare la custodia cautelare è stata confermata indirettamente dalla Corte, che ha respinto il ricorso del Procuratore.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte osserva che, sebbene esista una presunzione relativa di esigenze cautelari per tale reato, nel caso concreto i giudici del riesame hanno ravvisato insufficienza della gravità indiziaria e quindi la presunzione non è stata ritenuta applicabile.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma relativa alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. La Corte condivide la valutazione del Tribunale secondo cui le condotte attribuite a Salici appaiono sporadiche e di entità tale da non giustificare la custodia cautelare, specie considerata l'assenza di precedenti penali.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per il delitto associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990). La Corte precisa che tale presunzione è vincibile e, nel caso concreto, non si è potuta spiegare perché i giudici di merito avevano già dubitato della gravità indiziaria e avevano motivato adeguatamente la loro decisione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di un co-indagato (auto- o etero-accusatorie) vanno valutate nel loro contesto e non producono automaticamente un rafforzamento decisivo della gravità indiziaria: il loro valore probatorio dipende dalla coerenza, dalla specificità e dal riscontro con altri elementi.
  • La mera gestione o proprietà di un'attività lecita (es.: autonoleggio) che è stata talvolta utilizzata come base per attività illecite non prova di per sé la partecipazione organica a un'associazione criminale; serve un collegamento probatorio più solido e ripetuto.
  • La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, circa le esigenze cautelari per l'associazione di stupefacenti è relativa e può essere superata quando la gravità indiziaria risulti dubbia o gli apporto del soggetto siano sporadici e limitati.
  • Per la sussistenza della custodia cautelare per cessioni di droga rilevano la frequenza, la sistematicità e l'entità delle condotte: episodi sporadici, la scarsa ripetitività e l'assenza di precedenti ostano alla misura in carcere.
  • In sede di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice del merito per ricostruzioni alternative dei fatti; può solo verificare la legittimità e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito.

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