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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01120/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto dal condominio per ottenere l'accesso nei locali occupati dall'usufruttuario, al fine di eseguire lavori necessari a individuare ed eliminare la causa di infiltrazioni d'acqua che danneggiavano l'immobile sottostante. All'esito della consulenza tecnica, fu esclusa la provenienza delle infiltrazioni dal locale condominiale e il tribunale ordinò invece al possessore/usufruttuario di eliminare le cause delle infiltrazioni provenienti dall'impianto dei bagni del suo appartamento. Il destinatario del provvedimento lamentò di non aver potuto partecipare al giudizio cautelare perché la notificazione era stata eseguita a mani della madre non convivente, mentre egli risiedeva altrove; sostenne quindi la nullità della notifica, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché l'omessa pronuncia della corte d'appello su tali eccezioni. Dedusse inoltre la violazione delle norme sulle notificazioni, sostenendo che la consegna non era avvenuta direttamente nel luogo di residenza del destinatario e che la nullità non poteva dirsi sanata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il procedimento cautelare anticipatorio e il successivo giudizio di merito sono autonomi, poiché il nuovo art. 669-octies, comma 6, c.p.c. ha reso stabile la misura cautelare fino alla sua eventuale sostituzione con una sentenza, e che il giudizio di merito non è una fase ulteriore del procedimento cautelare ma un autonomo processo dichiarativo. Da ciò ha fatto discendere che eventuali vizi della notificazione del ricorso cautelare non incidono sul successivo giudizio di merito e non comportano nullità della sentenza di merito per violazione del contraddittorio. La Corte ha quindi escluso l'omessa pronuncia e ha confermato la correttezza della decisione d'appello che aveva ritenuto irrilevanti i vizi del procedimento cautelare una volta instaurato il giudizio di cognizione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    Il provvedimento d'urgenza è utilizzato per dare immediata tutela provvisoria e conservativa in attesa del giudizio a cognizione piena.

  • art. 669-octies c.p.c.

    La modifica normativa del 2005 ha reso autonoma e stabile la misura cautelare anticipatoria fino alla sua eventuale sostituzione con una sentenza; il successivo giudizio di merito è autonomo e non costituisce una fase del procedimento cautelare.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Il reclamo si colloca all'interno del procedimento cautelare, che si esaurisce con l'ordinanza del giudice monocratico o del collegio in sede di reclamo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma ritenuto non leso nei termini prospettati, poiché il vizio della notifica cautelare non incide sul giudizio di merito.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio del contraddittorio, ma la Corte ha escluso che la dedotta irregolarità della fase cautelare si propaghi al merito.

  • artt. 137, 138, 139 c.p.c.

    Invocati per contestare la validità della notificazione, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva ai fini del giudizio di merito successivo.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della notificazione, senza effetti sul successivo processo di cognizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., la misura cautelare anticipatoria è autonoma rispetto al giudizio di merito e mantiene efficacia fino a sua eventuale sostituzione con la sentenza; il merito non è una prosecuzione della fase cautelare.
  • I vizi della notificazione del ricorso cautelare non si riflettono automaticamente sul successivo giudizio di cognizione, perché quest'ultimo è un processo dichiarativo autonomo, fondato su una domanda di merito distinta.
  • La dedotta violazione del contraddittorio nella fase cautelare non determina nullità della sentenza di merito quando il processo di cognizione si sia regolarmente instaurato ed il vizio attenga solo al procedimento cautelare.
  • Il giudizio cautelare ha funzione strumentale e provvisoria: non accerta definitivamente il diritto, ma mira a evitare il pregiudizio derivante dalla durata del processo; la sua eventuale invalidità non travolge il successivo accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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