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Ordinanza

Ordinanza n. 916/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli in data 10/11/2025 e notificato in data 03/02/2026 al difensore; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Napoli il 10 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Napoli ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la vicenda riguarda il ritardo nella convocazione da parte dell'amministrazione e la successiva assunzione del lavoratore da parte del datore di lavoro, avvenuta dopo alcuni mesi dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che tali circostanze non potevano essergli addebitate, essendo lavoratore in buona fede.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego del permesso di soggiorno. In questa fase, caratterizzata da una cognizione sommaria, ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari, considerando che il ritardo nella convocazione imputabile all'amministrazione e il comportamento del datore di lavoro, che aveva sottoscritto il contratto di soggiorno ma aveva assunto il lavoratore solo dopo mesi, non potevano essere posti a carico del lavoratore in buona fede. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda e la decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il ritardo nella convocazione imputabile all'amministrazione non può essere posto a carico del lavoratore straniero che abbia agito in buona fede ai fini della valutazione della sua richiesta di permesso di soggiorno.
  • Il comportamento del datore di lavoro che, dopo aver sottoscritto il contratto di soggiorno, assuma il lavoratore soltanto dopo alcuni mesi non può essere imputato al lavoratore in buona fede, ove incida sulla valutazione amministrativa della domanda di permesso di soggiorno.
  • Quando, a un primo esame proprio della fase cautelare, il diniego del permesso di soggiorno risulti fondato su ritardi o condotte non imputabili al richiedente in buona fede, il giudice amministrativo può sospenderne l'efficacia ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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