Sentenza n. 199/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del diniego n. -OMISSIS- del Comune di Perugia, Area governo del territorio e smart city, ufficio autorizzazioni paesaggistiche avente ad oggetto “Diniego di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 relativo all’istanza protocollo n. -OMISSIS- pratica n. -OMISSIS-” nonché della nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Perugia, Area governo del territorio e smart city, U.O, edilizia privata e SUAPE avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di inizio Attività prat. n. -OMISSIS-. Ordine di non effettuare i lavori” nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, consequenziale e comunque connesso o collegato a quelli sopraindicati, ivi comprese, per quanto occorrer possa, l’ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Perugia, U.O. Edilizia Privata e SUAPE, notificata a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 141 della L.R. n. 1/2015 a carico della società -OMISSIS- S.p.A.”, e la nota del -OMISSIS- del Comune di Perugia, Area governo del territorio e smart city, U.O, Edilizia privata avente ad oggetto “Ordinanza n. -OMISSIS- – osservazioni protocollo -OMISSIS-. Comunicazioni”; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 18 marzo 2025: per l’annullamento – previa sospensiva – dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Perugia, U.O. Edilizia privata e SUAPE, notificata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 143 della L.R. n. 1/2015 e dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 a carico della società -OMISSIS- S.p.A.”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, nonché per la condanna ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza degli illegittimi provvedimenti adottati dal Comune di Perugia, dai quali è discesa l’impossibilità di dare corso alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico da collocare sulla copertura dell’edificio di proprietà della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica, ordine di non effettuare i lavori relativi a una SCIA e successiva ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un edificio, nonché l’ordine di non effettuare i lavori collegati alla SCIA e, con motivi aggiunti, l’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi adottata ai sensi dell’art. 143 della l.r. Umbria n. 1/2015 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Con i motivi aggiunti la società aveva inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’ordinanza e il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’impossibilità di realizzare l’impianto fotovoltaico. Nel corso del giudizio era stata concessa la sospensione cautelare dell’ordinanza di rimozione e ripristino. Successivamente, anche in ragione di circostanze sopravvenute, tra cui l’adempimento parziale ai provvedimenti di demolizione e ripristino e la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, la società ha rinunciato integralmente al ricorso e ai motivi aggiunti. Il Comune non si è opposto alla rinuncia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rituale rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), e dell’art. 84 c.p.a. La rinuncia era stata sottoscritta dalla parte, notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza e non era stata oggetto di opposizione da parte del Comune, sicché risultavano integrati i presupposti processuali per l’estinzione. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego paesaggistico, dell’ordine di non eseguire i lavori, dell’ordinanza di rimozione e ripristino né la domanda risarcitoria. Le spese sono state poste a carico della parte rinunciante, ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., e liquidate in favore del Comune in euro 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. ... 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue
La rinuncia rituale, sottoscritta dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, depositata e notificata alle altre parti nel termine previsto, determina l’estinzione del processo quando le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono; le spese sono poste a carico del rinunciante salvo diversa previsione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.
art. 143 l.r. Umbria n. 1/2015
È richiamato quale fondamento dell’ordinanza comunale di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, ma la sua legittimità non è stata esaminata per effetto dell’estinzione del giudizio.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
È richiamato quale fondamento dell’ordinanza comunale di rimozione e ripristino in materia paesaggistica, senza esame nel merito da parte del TAR.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
È richiamato in relazione al diniego di autorizzazione paesaggistica, la cui legittimità non è stata scrutinata.
art. 30 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria proposta con i motivi aggiunti, rimasta non esaminata a seguito dell’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo quando è resa con le forme previste dall’art. 84 c.p.a., è depositata e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e nessuna parte interessata alla prosecuzione vi si oppone.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non procede all’esame nel merito degli atti impugnati né delle domande accessorie, compresa la domanda risarcitoria proposta nel medesimo processo.
- Salvo diversa determinazione, le spese del giudizio estinto per rinuncia sono poste a carico della parte rinunciante ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
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