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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14967/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, in comunione pro indiviso e in parti uguali, di un immobile aggiudicato in esecuzione forzata da due soggetti. Dopo l'aggiudicazione, uno degli aggiudicatari avrebbe consentito unilateralmente che il coniuge della debitrice esecutata rimanesse nell'immobile senza corrispettivo. L'altro comproprietario ha agito chiedendo la condanna dell'altro al pagamento di una somma a compensazione del mancato uso del bene, sostenendo che il consenso all'occupazione gratuita non poteva essere opposto né giustificare la mancata disponibilità del bene comune. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva rigettata ritenendo che la comproprietaria non avrebbe dovuto attendere l'iniziativa dell'altro e avrebbe potuto autonomamente attivarsi per il rilascio, poi ottenuto coattivamente dopo alcuni anni. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1105 c.c., sostenendo che, in comunione tra due compartecipi titolari di quote uguali, la gestione del bene comune e il recesso da un comodato richiedevano una decisione maggioritaria o giudiziale, sicché il singolo comproprietario non poteva autonomamente revocare il consenso o pretendere il rilascio; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che l'autorizzazione all'occupazione era stata rilasciata dall'altro comproprietario e rendeva preclusa ogni iniziativa unilaterale della ricorrente; 3) violazione degli artt. 475 e 476 c.p.c., perché la corte di merito aveva ritenuto che la ricorrente potesse ottenere altra copia del titolo esecutivo e agire per il rilascio, nonostante l'altro aggiudicatario avesse già ottenuto il titolo in forma esecutiva. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha respinti, richiamando il principio secondo cui il contratto di locazione stipulato da un solo comproprietario rientra nella gestione di affari altrui; per analogia, lo stesso vale per il comodato concesso da un solo comproprietario. Il comproprietario non concedente può dissociarsi ai sensi dell'art. 2031 c.c., rimanendo esonerato dalle obbligazioni assunte dal gestore, oppure ratificare ai sensi dell'art. 2032 c.c., o ancora chiedere l'immediata restituzione del bene. Inoltre, la disponibilità esclusiva del bene non era stata conseguita da nessuno degli aggiudicatari, ma ciò non impediva l'azione individuale. Il terzo motivo è stato ugualmente respinto, affermandosi che l'art. 476 c.c. consente il rilascio di copie in forma esecutiva a ciascuno dei creditori quando i titolari del diritto siano più di uno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché il comproprietario non concedente di un comodato concesso unilateralmente da altro comproprietario può dissociarsi, ratificare o chiedere la restituzione del bene; la circostanza che nessuno degli aggiudicatari avesse ancora la disponibilità esclusiva dell'immobile non escludeva il potere di iniziativa del singolo. Ha inoltre respinto il terzo motivo, chiarendo che, in presenza di più creditori aventi diritto al titolo esecutivo, la pluralità non impedisce il rilascio di copie esecutive a ciascuno di essi. Le spese non sono state liquidate; è stato invece disposto l'ordine relativo all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1105 c.c.

    Richiamato come norma sulla gestione della comunione e sull'adozione delle decisioni di gestione del bene comune; la ricorrente lo invocava per sostenere la necessità di una decisione non unilaterale per le iniziative sul bene indiviso.

  • art. 2031 c.c.

    Il comproprietario non concedente può manifestare il dissenso verso l'attività del gestore, così da essere esonerato dalle obbligazioni da questi assunte.

  • art. 2032 c.c.

    Il comproprietario non concedente può ratificare l'attività compiuta dall'altro comproprietario, con gli effetti conseguenti sul rapporto gestorio.

  • art. 475 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di spedizione in forma esecutiva del titolo, ma la censura è stata respinta.

  • art. 476 c.p.c.

    La Corte ha affermato che la norma, riferendosi alla stessa parte, consente il rilascio di copie in forma esecutiva anche a più creditori aventi diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il contratto di locazione o di comodato concluso unilateralmente da uno solo dei comproprietari di un bene indiviso va ricondotto, quanto agli effetti verso gli altri compartecipi, alla disciplina della gestione di affari altrui: il comproprietario non concedente non è vincolato dalle obbligazioni assunte dal gestore, salvo ratifica.
  • Il comproprietario che non abbia prestato il consenso alla concessione del bene può dissociarsi dall'operazione, ratificarla oppure domandare la restituzione del bene, senza che sia necessario attendere una decisione della maggioranza quando la compagine sia composta da due soli comproprietari in pari quote.
  • La disponibilità esclusiva del bene comune non costituisce presupposto indefettibile per la tutela del singolo comproprietario che intenda far valere i propri diritti sul bene, quando la situazione concreta consenta comunque l'esercizio dell'azione di rilascio.
  • In presenza di una pluralità di creditori o aventi diritto al titolo esecutivo, la spedizione in forma esecutiva non è limitata a un solo soggetto: ciascun creditore può ottenere copia esecutiva del titolo, ove ne abbia diritto.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere accolta quando il fatto invocato non incide in modo decisivo sulla ratio della decisione di merito, se questa si fonda su autonome e sufficienti ragioni giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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