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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35460/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di ammissione, in via privilegiata, del credito bancario pari a euro 204.214,63 derivante da un contratto di mutuo del 18/11/2012 relativo a un immobile a Milano. Il GIP aveva rigettato la domanda ritenendo che non fosse possibile estendere alla c.d. confisca "allargata" la disciplina di tutela dei crediti dei terzi prevista per la confisca di prevenzione dagli artt. 52, 57 e 58 del d.lgs. n. 159/2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP per un nuovo giudizio conforme al principio di diritto enunciato. La Corte ha richiamato e condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la disciplina prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 si applica anche alle misure di sequestro e confisca estesa di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, quando tali misure siano disposte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della legge n. 228/2012, tenendo conto delle modifiche introdotte dall'art. 31 della legge n. 161/2017 e dell'introduzione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306

    L'articolo, nella sua versione attuale e alla luce delle successive modifiche, è riferito alla confisca estesa e, secondo la Corte, va letto insieme alle novità legislative e all'art. 104-bis disp. att. per consentire l'applicazione delle tutele dei terzi creditori anche alla confisca "estesa" disposta dopo le modifiche normative successive.

  • artt. 52, 57 e 58 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Disciplina la tutela dei diritti di credito dei terzi e dei diritti reali di garanzia sui beni oggetto di confisca di prevenzione; la Corte ha affermato che tale disciplina si applica, per effetto di interventi successivi, anche alla confisca estesa quando le misure siano disposte dopo il termine temporale rilevante (v. legge n. 228/2012).

  • art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Intervento modificativo che ha contribuito a chiarire e recepire nell'art. 12-sexies la possibilità di estendere la disciplina di tutela dei terzi anche alle misure di confisca estesa.

  • art. 1, comma 190, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Rappresenta la soglia temporale rilevante: la disciplina della tutela dei terzi si applica alle misure di confisca estesa se queste sono disposte successivamente all'entrata in vigore di questa disposizione.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di raccordo/procedurale che recepisce e rende operativa l'applicazione della disciplina di tutela dei terzi anche nelle misure estese, contribuendo a consolidare l'interpretazione estensiva seguita dalla Corte.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 16341 del 01/04/2022 (Affide S.p.a.)

    Decisione della Corte di legittimità che ha affermato l'applicabilità degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 anche alle misure di sequestro e confisca estesa disposte dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della legge n. 228/2012; motivo richiamato e fatto proprio dalla sentenza in esame.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 26018 del 21/06/2022 (Creval S.p.a.)

    Ulteriore pronuncia di legittimità coerente con l'orientamento che estende la tutela dei terzi creditori alla confisca estesa nelle situazioni temporali indicate.

Massime di principio

  • La disciplina di tutela dei diritti di credito dei terzi prevista per la confisca di prevenzione (artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011) può essere estesa alla confisca "allargata" (art. 12-sexies d.l. n. 306/1992) quando le misure siano disposte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 190, della legge n. 228/2012.
  • Per decidere sulla ammissibilità del credito privilegiato il giudice deve tener conto della successione degli interventi normativi (in particolare legge n. 228/2012, legge n. 161/2017 e art. 104-bis disp. att.) e della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito l'estensione della tutela.
  • Il fattore temporale è cruciale: se la confisca o il sequestro esteso sono stati disposti prima della soglia normativa (legge n. 228/2012), la disciplina di tutela dei terzi potrebbe non trovare applicazione; se disposte dopo, la tutela si applica.
  • In pratica, un terzo creditore (es. banca) può ottenere l'ammissione privilegiata del proprio credito su beni sottoposti a confisca estesa, purché dimostri il proprio titolo e che la misura ablativa sia stata disposta nel periodo in cui si applica la disciplina estesa.
  • Dal punto di vista processuale, in caso di dubbio interpretativo il giudice deve applicare il principio di diritto consolidato dalla Cassazione e, se necessario, rinviare la decisione per un nuovo esame conforme a tale principio.

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