Sentenza n. 2751/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento della nota trasmessa a mezzo pec in data 24 ottobre 2025, priva di numero di protocollo, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno - Sezione di Napoli - ha rigettato l'istanza di accesso agli atti, ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, inviata dal ricorrente in data 22 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, comunicato via PEC, dell'accesso agli atti del procedimento di protezione internazionale e al provvedimento definitivo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente protezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accesso agli atti del procedimento relativo alla propria domanda di protezione internazionale, compresa la copia del provvedimento definitivo. La Commissione territoriale ha dapprima comunicato che il decreto risultava inviato e successivamente ha dichiarato di non poter trasmettere la copia sino alla conclusione della postalizzazione. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego e dell'inerzia amministrativa ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, evidenziando il proprio interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti necessari per curare e difendere i propri interessi nella fase amministrativa e in quella eventualmente giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto palesi la legittimazione e l'interesse del richiedente la protezione internazionale, in quanto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale collegato agli atti del procedimento che lo riguarda. Il diniego e l'inerzia della Commissione sono stati ritenuti contrastanti con il diritto di accesso, con i principi di trasparenza e buon andamento e con l'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso. Il giudice ha annullato il diniego e ordinato all'amministrazione di consentire la visione e l'estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori trenta giorni su istanza della parte. Le spese sono state integralmente compensate. È stata respinta allo stato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per incompletezza della documentazione, in particolare per la mancata certificazione consolare richiesta per il cittadino non appartenente all'Unione europea.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
Il richiedente la protezione internazionale, in quanto direttamente interessato al procedimento che lo riguarda, possiede la legittimazione e l'interesse all'accesso agli atti e al provvedimento conclusivo.
art. 1 l. 241/1990
I principi di trasparenza e buon andamento ostano al diniego o all'inerzia ingiustificata dell'amministrazione sull'istanza di accesso.
art. 2 l. 241/1990
L'amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento relativo all'istanza di accesso mediante un provvedimento espresso.
art. 97 Cost.
I principi di trasparenza e buon andamento informano l'azione amministrativa anche nella gestione delle istanze di accesso.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Per il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere corredata dalla certificazione dell'autorità consolare competente sulla veridicità dei redditi prodotti all'estero.
Massime di principio
- Il richiedente la protezione internazionale è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti del procedimento che lo riguarda, compreso il provvedimento conclusivo, perché la conoscenza della documentazione è funzionale alla cura e alla difesa dei suoi interessi giuridici in sede amministrativa e giurisdizionale.
- L'amministrazione non può negare o differire genericamente l'accesso agli atti del procedimento di protezione internazionale mediante il mero richiamo alla non conclusione della postalizzazione del provvedimento, quando non siano indicate specifiche ragioni giuridiche ostative all'ostensione.
- L'inerzia dell'amministrazione sull'istanza di accesso, in violazione dell'obbligo di conclusione mediante provvedimento espresso, legittima il giudice amministrativo ad annullare il diniego e a ordinare l'ostensione e l'estrazione di copia degli atti entro un termine determinato, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
- Per il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede la certificazione consolare relativa alla veridicità dei redditi prodotti all'estero; in mancanza, la domanda può essere respinta allo stato per incompletezza documentale.
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