Cassazione Civile, Ordinanza n. 21922/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
A seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, contestando l’omessa dichiarazione IVA per Euro 22.208,00. La contestazione si fondava sulla diversa qualificazione dell’attività svolta dal contribuente: non commercio di rottami, come da lui sostenuto, ma commercio all’ingrosso di oggetti preziosi e usati. Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che le cessioni rientrassero nel regime del reverse charge e nell’esonero IVA ex art. 17 d.P.R. n. 633/1972, e che comunque egli avesse sempre svolto commercio all’ingrosso di rottami aurei. In cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserito indebita inversione dell’onere della prova e vizio motivazionale; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR fondato la decisione su un PVC che si assumeva non prodotto; 4) violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. e vizio di motivazione, contestando il valore probatorio attribuito al PVC e alle presunzioni ricavate dagli operanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha escluso la sussistenza di motivazione apparente nella sentenza della CTR, rilevando che la motivazione era comprensibile e riferita al caso concreto. Ha affermato che non vi è stata violazione dell’art. 2697 c.c., perché il giudice di merito non ha invertito l’onere della prova, ma ha valutato le risultanze istruttorie ritenendo non assolto l’onere da parte del contribuente; tale valutazione non è sindacabile come violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., qui non correttamente dedotto. Ha ritenuto infondata la doglianza sul PVC, osservando che la sentenza faceva legittimo riferimento a elementi riportati nell’avviso di accertamento e che la motivazione per relationem è ammissibile se il contenuto essenziale dell’atto richiamato è conoscibile. Ha infine escluso che vi fosse violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., poiché la CTR non ha attribuito al PVC una valenza decisiva in sé, ma ha considerato gli esiti dell’attività ispettiva non smentiti da prove contrarie del contribuente. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dal contribuente per sostenere l’applicabilità del reverse charge/esonero IVA alle cessioni effettuate.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la censura infondata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che la violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice valuti diversamente l’esito della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o la diversa valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare che la CTR avesse deciso su prove non prodotte; la Corte esclude la violazione.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo relativo all’uso di prove e documenti nel processo tributario; la Corte non ne ravvisa la violazione.
art. 2699 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare il valore di atto pubblico attribuito al PVC; la censura è ritenuta infondata.
art. 2700 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la fede privilegiata del PVC; la Corte ritiene la doglianza non cogliere la ratio decidendi.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione; non basta una motivazione sintetica o non condivisibile se il ragionamento del giudice è percepibile e riferito al caso concreto.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice individua erroneamente la parte gravata dall’onere della prova; non sussiste quando il giudice reputi semplicemente non assolto l’onere sulla base delle prove raccolte.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio o la sufficienza della motivazione.
- Nel processo tributario l’atto impositivo può essere motivato per relationem, purché gli atti richiamati siano allegati, conosciuti dal contribuente o riprodotti nel loro contenuto essenziale in modo da consentire la difesa e il controllo giurisdizionale.
- La contestazione della fede probatoria di un PVC o del contenuto di accertamenti di fatto non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in cassazione, se il giudice di merito ha comunque esaminato il fatto storico rilevante e lo ha ritenuto non smentito da prove contrarie.
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