Cassazione Penale, Sentenza n. 5622/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza d'appello su due profili: 1) la validità della querela presentata dai condomini a fondamento della procedibilità, sostenendo che solo l'amministratore autorizzato dall'assemblea avrebbe potuto proporre querela per offesa al patrimonio condominiale; 2) la commisurazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando motivazione carente della Corte territoriale nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto la responsabilità del ricorrente per furto in concorso di energia elettrica, pur avendo escluso l'aggravante del mezzo fraudolento e rideterminato la pena in senso più favorevole al reo. Sul primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la querela proposta anche dal singolo condomino, richiamando precedente consolidata giurisprudenza che ammette la legittimazione del condomino, anche in via concorrente o surrogatoria rispetto all'amministratore. Sul secondo motivo, ha ritenuto che la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il percorso valutativo (art. 133 c.p.), considerando la durata della condotta e la recidiva; inoltre il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto giustificato per mancanza di elementi positivi a favore del riconoscimento. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Parametro legale per la commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello si è attenuta ai parametri di tale norma e pertanto la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in caso di arbitrarietà o illogicità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta di sintesi dei motivi nel ricorso; il ricorso è stato enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione come previsto dalla norma.
Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021 (Santoro) Rv. 282444
Giurisprudenza della Corte di legittimità che ha affermato la legittimazione del singolo condomino a proporre querela per reati in offesa del patrimonio comune, principio richiamato per superare orientamenti contrastanti.
Sez. 3, n. 23800 del 27/03/2019 (Cassaro)
Decisione richiamata per chiarire che il caso riguarda fattispecie diverse in cui è stata valutata la necessità dell'incarico assembleare per l'amministratore; non applicabile al caso in cui la querela è stata proposta da singoli condomini.
Giurisprudenza su motivazione della pena e attenuanti (es. Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, Tanga; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate)
Richiami a plurime pronunce che affermano il principio secondo cui la commisurazione della pena è valutazione di merito e il diniego delle attenuanti generiche richiede elementi positivi per il loro riconoscimento; inoltre il giudice d'appello non è obbligato a rinnovare motivazioni già esaminate e disattese dal primo grado.
Massime di principio
- Un singolo condomino può presentare una querela per reati che ledono il patrimonio condominiale: non è sempre necessario che la querela sia proposta dall'amministratore autorizzato dall'assemblea.
- La validità della querela proposta da un condomino può operare in via concorrente o surrogatoria rispetto all'amministratore; valutare comunque il contesto fattuale e eventuali specifiche disposizioni contrattuali del condominio.
- La determinazione della pena è prerogativa del giudice di merito e sarà confermata in Cassazione se motivata secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; le censure sulla commisurazione devono dimostrare arbitrarietà o illogicità per essere accolte.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede l'emersione di elementi positivi a favore dell'imputato; l'assenza di elementi positivi legittima il diniego e il giudice non deve necessariamente motivare ogni singolo elemento a favore se ha già valutato e respinto le stesse ragioni in precedenza.
- In caso di impugnazione, è importante che le doglianze in appello e in cassazione siano specifiche e illustrative di nuovi elementi o vizi concreti della motivazione; censure generiche o ripetitive sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti o una riduzione della pena conviene documentare circostanze positive e nuove (es. comportamento riparatorio, elementi di sofferenza, lavori socialmente utili già svolti, lenimento del danno) che non siano già state esaminate e respinte nei gradi precedenti.
- Se si agisce in rappresentanza del condominio, valutare preventivamente se è più prudente che la querela sia proposta dall'amministratore con apposita delibera assembleare per evitare contestazioni formali, pur sapendo che la giurisprudenza ammette anche la querela del singolo condomino.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5574/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5576/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5577/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5578/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5579/2023 del 09/02/2023
- Sentenza penale · 9 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5580/2023 del 09/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →