Cassazione Penale, Sentenza n. 49935/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna sostenendo principalmente che i reati ascritti (minaccia aggravata, violazione di domicilio aggravata, tentato furto con strappo, commessi tra dicembre 2011 e 21 febbraio 2012) erano già estinti per prescrizione prima della contestazione suppletiva, formulata dal pubblico ministero in udienza il 17 settembre 2020, della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Per tale motivo la contestazione tardiva non poteva "far rivivere" reati già estinti e i giudici avrebbero dovuto dichiararne immediatamente l'estinzione. Altri motivi di ricorso riguardavano l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (con contestazione dell'uso esclusivo dei precedenti per negarle) e il mancato esame critico delle contraddizioni testimoniali e delle questioni fattuali (tra cui la qualificazione del pianerottolo come privata dimora e la sussistenza dell'aggravante per uso di arma).
La decisione
Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la recidiva è stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. La Corte ha ritenuto che, ove il termine prescrizionale fosse già spirato prima della contestazione suppletiva, il giudice avrebbe dovuto pronunciare immediatamente la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e che la contestazione tardiva non può "far rivivere" il reato estinto. Applicando questo principio al caso in esame, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano valutato ai fini della prescrizione la contestazione suppletiva intervenuta dopo lo spirare del termine; conseguentemente i reati interessati dalla questione sulla recidiva dovevano essere considerati estinti per prescrizione e la statuizione penale relativa a tali capi andava annullata per quanto riguarda la sussistenza degli effetti della recidiva (con le relative conseguenze sulla condanna).
Norme richiamate
art. 517 cod. proc. pen.
Consente la contestazione in dibattimento di circostanze aggravanti da parte del pubblico ministero (contestazione suppletiva). La Corte precisa che, pur essendo possibile la contestazione suppletiva, questa non può incidere sui termini di prescrizione se la causa di estinzione era già maturata prima della contestazione, per effetto dell'obbligo di immediata declaratoria di cui all'art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen.
Impone l'obbligo per il giudice di pronunciare immediata declaratoria, d'ufficio, delle cause di non punibilità (tra cui la prescrizione) quando esse risultano acquisite agli atti; tale obbligo preclude la prosecuzione del processo e impedisce che una contestazione suppletiva successiva possa "revivificare" reati già estinti.
art. 157 cod. pen.
Regola i termini di prescrizione in relazione alla pena edittale; la Corte ricorda che la recidiva qualificata incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere e quindi sulla durata massima della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Disciplina l'interruzione della prescrizione e la proroga dei termini in presenza di atti interruttivi; la Corte ha valutato gli atti interruttivi e le cause di sospensione per stabilire se la prescrizione fosse maturata prima della contestazione suppletiva.
art. 99 cod. pen.
Definisce la recidiva e, nei commi rilevanti, la recidiva aggravata/reiterata quale aggravante ad effetto speciale; la sua applicazione incide sia sulla pena che sul computo dei termini di prescrizione quando correttamente contestata e valutata.
art. 63 cod. pen.
Stabilisce i limiti e le modalità di aumento di pena per circostanze aggravanti ad effetto speciale (aumento superiore a un terzo). La recidiva, quando integri aggravante a effetto speciale, rientra in tale disciplina.
art. 6 § 3 lett. a) CEDU
Richiama il diritto dell'imputato a essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa; la Corte usa questo principio per sottolineare l'esigenza che le circostanze aggravanti siano indicate tempestivamente per garantire il diritto alla difesa.
art. 112 Cost.
Richiama l'equilibrio tra obbligatorietà dell'azione penale e le garanzie processuali; la Corte evidenzia che la contestazione della recidiva comporta valutazioni discrezionali del pubblico ministero che devono essere esercitate rispettando il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Principio della ragionevole durata del processo; la norma di immediatezza di cui all'art. 129 c.p.p. è posta anche in rapporto con questa garanzia costituzionale per evitare il prolungamento ingiustificato del procedimento.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato, calcolata sulla base dell'imputazione originaria (senza recidiva), è già maturata prima che il pubblico ministero formuli in dibattimento una contestazione suppletiva della recidiva, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la contestazione tardiva non può ripristinare il reato estinto.
- Il pubblico ministero può contestare la recidiva anche in dibattimento ai sensi dell'art. 517 c.p.p., ma, per ragioni di certezza e tutela della difesa, è preferibile che la recidiva sia valutata e contestata già in sede di esercizio dell'azione penale quando la Procura intende farne valere gli effetti (anche sul computo della prescrizione).
- La recidiva, pur essendo una circostanza soggettiva preesistente, richiede comunque una specifica contestazione e una valutazione motivata del giudice sulla maggiore colpevolezza e pericolosità dell'imputato prima che i suoi effetti (pena e termini di prescrizione) possano essere applicati.
- L'obbligo di immediata declaratoria di estinzione per prescrizione (art. 129 c.p.p.) prevale su ogni eventuale contestazione successiva di aggravanti e tutela il favor rei e la ragionevole durata del processo: il processo non può essere proseguito per far valere una circostanza aggravante sopravvenuta se la causa estintiva era già maturata.
- In caso di incertezza sul momento di maturazione della prescrizione (calcolo dei termini, atti interruttivi o cause di sospensione), il giudice può e deve chiarire la questione, anche sollecitando un contraddittorio specifico, perché la dichiarazione di prescrizione risponde a valutazioni giuridiche e fattuali che possono richiedere verifica.
- La mancata contestazione di una circostanza aggravante rilevante per la difesa produce, se applicata dal giudice, nullità insanabile della statuizione relativa a tale aggravante; pertanto l'accusa deve indicare con chiarezza le aggravanti fin dall'inizio per garantire il contraddittorio.
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