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Sentenza

Sentenza n. 528/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento - DEL DECRETO MINISTERIALE -OMISSIS-, CHE HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO; - DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE E COMUNQUE CONNESSO.

Giustizia amministrativa202400742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che ha disposto la sospensione cautelare dal servizio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale di sospensione cautelare dal servizio e gli atti presupposti, consequenziali e connessi, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 31 dicembre 2025, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che l'assistito non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la declaratoria di estinzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, recependo la dichiarazione resa dalla parte ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che l'interesse a ricorrere debba sussistere per tutta la durata del giudizio e che, in presenza di un'espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non possa decidere il merito né procedere d'ufficio, in applicazione del principio dispositivo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con compensazione del 50% in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di attività difensiva dopo la fase cautelare; sono state liquidate in 1.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire richiede la prospettazione di una lesione concreta e attuale e l'utilità effettiva derivante dalla tutela richiesta; tale requisito rileva anche per l'interesse a ricorrere nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere deve consistere nella prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e nell'utilità effettiva derivante dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato; esso deve persistere per tutta la durata del giudizio.
  • Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'annullamento dell'atto amministrativo non sia più idoneo a procurare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità in conformità a tale dichiarazione, senza decidere d'ufficio il merito e senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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