Cassazione Civile, Ordinanza n. 30696/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato IVA e irrogato sanzioni per operazioni intracomunitarie effettuate nel 2013 da una società esercente attività industriale, sul presupposto che la società fosse stata cancellata d'ufficio dall'archivio VIES con provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2010 e quindi non fosse autorizzata a operare in ambito intracomunitario. La CTR, confermando la CTP, ha annullato l'atto ritenendo decisiva l'omessa comunicazione del provvedimento di revoca. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il giudice di merito avesse annullato l'atto per un vizio diverso da quello dedotto dalla contribuente; (2) violazione dell'art. 35 d.P.R. 633/1972, sostenendo che non ricorresse un provvedimento di revoca soggetto a comunicazione individuale, perché la disciplina del VIES introdotta nel 2010 comportava un nuovo regime di autorizzazione e, per i soggetti inattivi o inadempienti, la mancata iscrizione nel nuovo archivio in assenza di apposita istanza, essendo sufficiente la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Agenzia ai sensi della L. 244/2007.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo. Ha chiarito che la vicenda non riguardava una revoca in senso proprio della precedente autorizzazione, bensì la cessazione del previgente regime e la mancata traslazione automatica nel nuovo sistema VIES, introdotto dal legislatore nazionale in attuazione della normativa unionale. Poiché la società non aveva presentato gli elenchi riepilogativi per gli anni 2009 e 2010 ed era rimasta inattiva o inadempiente, non poteva beneficiare del passaggio automatico al nuovo regime; occorreva invece una nuova istanza di autorizzazione. Il richiamo della CTR all'art. 35, comma 7-bis, d.P.R. 633/1972 è stato ritenuto inconferente, perché quella disposizione presuppone la manifestazione di volontà del contribuente di effettuare operazioni intracomunitarie, nella specie non risultante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il primo motivo è stato esaminato come denuncia di violazione processuale, ma è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per tardività/irritualità della censura sulla domanda.
artt. 100 e 101 c.p.c.
Richiamati come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio processuale.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme agli artt. 100 e 101 c.p.c. per il principio di corrispondenza tra domanda e decisione nel processo tributario.
art. 35 d.P.R. n. 633 del 1972
commi 2, lett. e-bis, 7-bis, 7-ter e 15-quater
La norma è stata letta come disciplina del nuovo regime di autorizzazione/iscrizione al VIES, fondato sulla manifestazione di volontà del contribuente, su verifiche dell'Amministrazione e su possibili diniego o revoca; il comma 7-bis è stato ritenuto applicabile solo a chi abbia espresso la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie.
art. 27 d.l. n. 78 del 2010
Considerato la disposizione nazionale che ha introdotto l'obbligo/assetto autorizzatorio relativo alle operazioni intracomunitarie tramite la modifica dell'art. 35 d.P.R. 633/1972.
art. 22 reg. (CE) n. 1798/2003
Richiamato come base del sistema unionale di scambio dati IVA e della necessità di informazioni complete ed esatte.
artt. 22 e 23 reg. (UE) n. 904/2010
Interpretati come fondamento del nuovo sistema VIES: controllo della qualità delle informazioni, verifiche di rischio e casi di invalidità del numero IVA.
art. 23 reg. (UE) n. 904/2010
almeno nelle situazioni seguenti: a) ... b) ...
Richiamato per evidenziare le ipotesi in cui il numero di identificazione IVA deve risultare non valido nel sistema elettronico, a conferma del rilievo delle verifiche e dell'affidabilità dei dati.
art. 1, comma 361, L. n. 244 del 2007
La pubblicazione dei provvedimenti direttoriali sul sito dell'Agenzia è stata ritenuta modalità equivalente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel sistema VIES introdotto dalla riforma del 2010, l'accesso all'archivio dei soggetti abilitati alle operazioni intracomunitarie non opera automaticamente per continuità con il previgente regime, ma richiede una nuova manifestazione di volontà del contribuente, salvo che la stessa possa desumersi tacitamente da un regolare e ininterrotto svolgimento di operazioni intracomunitarie.
- Per i soggetti che, al momento della riforma, risultavano inattivi o inadempienti rispetto agli obblighi dichiarativi e di elencazione riepilogativa, non è configurabile un automatico transito nel nuovo archivio VIES: è necessaria una specifica istanza per ottenere la nuova autorizzazione.
- Quando la disciplina speciale prevede un nuovo regime autorizzatorio, non è corretto qualificare come revoca la semplice mancata traslazione del soggetto nel nuovo sistema, se manca il presupposto costitutivo della nuova autorizzazione.
- Il vizio di ultrapetizione o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non sono riprodotti gli atti necessari a verificare il contenuto della domanda e delle difese, e non può comunque essere dedotto tardivamente o contro l'interpretazione della domanda già compiuta dal giudice di merito.
- La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, quando prevista dalla legge come equivalente alla pubblicazione ufficiale, è idonea a soddisfare l'esigenza di conoscibilità dell'atto generale o del provvedimento direttoriale.
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