Cassazione Penale, Sentenza n. 758/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 6/4/2021 con la quale, in applicazione dell'art. 444 c.p.p., le era stata inflitta la pena di 2 anni di reclusione con sospensione condizionale e disposta la confisca dei valori bollati e del denaro in sequestro pari a euro 8.010,00. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. per presunta illegittimità della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 240 c.p. e contestava vizi di motivazione: a) che le somme rinvenute non erano riconducibili in gran parte all'attività illecita dell'imputata (argomentato con il ritrovamento in due contenitori), b) che il marito, estraneo al reato e in regime di comunione dei beni, poteva essere titolare della disponibilità delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché mirava a una rivalutazione non consentita dei fatti e delle prove; ha ritenuto la motivazione del GIP coerente e priva di illogicità, idonea a collegare le somme sequestrate al profitto dell'attività illecita (sistematica vendita dei valori bollati), richiamando l'orientamento sulla motivazione nella sentenza di patteggiamento. Ha confermato la confisca e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento: la decisione del giudice deve comunque motivare la confisca ma il dinamismo argomentativo è rapportato alla natura della sentenza concordata; il giudice non è mero formalista ma la sua motivazione può essere correlata all'accordo dell'imputato.
art. 314 c.p.
Norma richiamata come titolo di reato contestato nell'impugnata decisione; la Corte l'ha considerata nel quadro fattuale che giustificava la confisca dei proventi
art. 648, 1-ter c.p.
Norma richiamata come titolo di reato relativo alla condotta e ai proventi illeciti su cui è stata fondata la misura ablativa
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Norma invocata dalla ricorrente per censurare la misura di sicurezza; la Corte ha ritenuto la doglianza pretestuosa e diretta a una rivalutazione di merito non consentita in cassazione
art. 240 c.p.
Norma citata in relazione all'illegittimità della misura di sicurezza; la Corte non ha accolto la censura ritenendola ancorata a contestazioni fattuali
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019 (Bushi, Rv. 276574)
Principio secondo cui, nel patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice rispetto alla confisca deve essere parametrato alla natura della sentenza concordata: il giudice non si limita a constatare l'accordo ma la sua motivazione può essere più sintetica e connessa all'atto negoziale, purché coerente e non illogica.
Massime di principio
- Nei procedimenti di patteggiamento il sindacato in Cassazione è limitato: non è ammessa una rivalutazione di merito delle prove; le doglianze che mirano a rimettere in discussione la consistenza probatoria sono inammissibili
- Il giudice che omologa il patteggiamento deve comunque motivare la confisca dei proventi del reato, ma l'estensione e la forma della motivazione sono rapportate alla particolare natura della sentenza concordata
- La riconducibilità di somme sequestrate all'attività illecita può essere desunta anche da elementi indiziari e comportamentali (es. tentativo di far sparire il denaro durante la perquisizione, assenza di altre fonti lecite di reddito, sistematicità dell'attività illecita)
- La disponibilità patrimoniale formale del coniuge (regime di comunione dei beni) non esclude automaticamente la confisca se elementi concreti indicano che il denaro è provento dell'attività illecita dell'imputata
- In cassazione le censure di legittimità che assumono come unico fondamento una diversa valutazione della prova o della motivazione del giudice di merito sono generalmente dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza
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