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Sentenza

Sentenza del 21/02/2018 n. 370 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

Accise - atti illeciti - Prescrizione - crediti - interruzione - COMMISSIONE DEL FATTO - decorrenza -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione del credito erariale relativo all'accisa sul gasolio agricolo agevolato. In particolare, è stato contestato l'acquisto o l'utilizzo di gasolio assoggettato a un'aliquota ridotta non spettante, a seguito della mancata rappresentazione all'Amministrazione finanziaria della diversa destinazione finale del prodotto. La questione centrale concerneva l'individuazione del dies a quo della prescrizione quinquennale e, in particolare, se il termine dovesse decorrere dalla commissione del fatto illecito oppure dalla sua scoperta.

La decisione

La decisione ha ritenuto che il credito dell'Amministrazione finanziaria per l'accisa si prescriva in cinque anni, ma che, in presenza di una condotta omissiva, il termine decorra dalla scoperta dell'illecito. L'omessa comunicazione del diverso utilizzo del gasolio agricolo agevolato è stata qualificata come condotta omissiva rilevante ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, del D.Lgs. n. 504/1995. Pertanto, la prescrizione è stata considerata decorrente dalla data di accertamento dell'illecito risultante dal processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza, e non dalla precedente commissione del fatto.

Norme richiamate

  • Art. 15, ultimo comma, D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)

    Il termine di prescrizione, in caso di comportamenti omissivi, decorre dalla data in cui è stata accertata la violazione.

    La norma è stata interpretata nel senso che, quando l'illecito consiste in un'omissione o nella mancata rappresentazione all'Amministrazione finanziaria di elementi rilevanti per l'applicazione dell'imposta, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla scoperta o dall'accertamento della violazione, anziché dalla data in cui la condotta omissiva si è verificata.

Massime di principio

  • Per i crediti relativi alle accise, il termine ordinario di prescrizione è quinquennale, salvo le regole speciali previste per le condotte omissive.
  • Quando l'illecito fiscale consiste nel non comunicare una destinazione, un utilizzo o un elemento rilevante per l'applicazione dell'imposta, la prescrizione può decorrere dalla scoperta o dall'accertamento della violazione.
  • L'utilizzo di un prodotto agevolato per finalità diverse da quelle ammesse, senza comunicarlo al Fisco, può essere qualificato come indebita fruizione dell'agevolazione e come comportamento omissivo.
  • Il processo verbale di contestazione redatto dagli organi accertatori può costituire il momento di riferimento per individuare la scoperta dell'illecito e l'inizio della prescrizione.
  • In casi analoghi occorre verificare la natura della condotta, la data di effettiva scoperta dell'illecito e l'eventuale presenza di atti idonei a interrompere la prescrizione.

Testo integrale

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