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Sentenza

Sentenza del 29/05/2023 n. 15032 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva escluso il raddoppio dei termini di accertamento per alcune annualità, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la presentazione effettiva della denuncia penale prima della scadenza del termine ordinario. In sostanza la questione centrale riguardava se per applicare il raddoppio dei termini fosse sufficiente l'obbligo di denuncia (notitia criminis) o fosse invece richiesta la concreta presentazione della denuncia penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e ha ritenuto fondato il motivo: il raddoppio dei termini, nel testo applicabile ratione temporis, presuppone la presenza di elementi che determinano l'obbligo di denuncia penale (notitia criminis) e non la mera presentazione della denuncia entro il termine ordinario. Ne consegue che la CTR ha errato nella valutazione e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame, mentre il ricorso incidentale dei contribuenti è stato rigettato. La Cassazione ha inoltre disposto che la corte di merito pronunci sulle spese e ha dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    comma 3 (raddoppio dei termini)

    Il raddoppio dei termini si fonda sulla ricorrenza dell'obbligo di denuncia penale (notitia criminis) e non richiede la concreta presentazione della denuncia entro il termine ordinario

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    comma 3 (raddoppio dei termini ai fini IVA)

    Analogamente all'art. 43 del DPR 600/73, il raddoppio dipende dall'obbligo di denuncia derivante da elementi oggettivi e non dalla presentazione effettiva della denuncia

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 24

    modifica normativa richiamata

    Modifica la disciplina del raddoppio dei termini applicabile ratione temporis

  • art. 331 c.p.p.

    obbligo di denuncia penale

    Indica la norma procedurale che disciplina l'obbligo di denuncia, cui il raddoppio dei termini fa riferimento

  • D.Lgs. n. 74 del 2000

    Principio del 'doppio binario' tra giudizio penale e processo tributario: l'esito penale non incide in automatico sulla validità dell'accertamento tributario

  • Cost. sent. n. 247 del 2011

    richiamata giurisprudenza costituzionale

    Chiarisce che per il raddoppio è sufficiente l'obbligo di denuncia e non la presentazione effettiva

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130-132

    Stabilisce effetti transitori e salvezza degli avvisi già notificati antecedenti al 31.12.2016, impedendo l'applicazione retroattiva delle modifiche più favorevoli

  • D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2

    richiamata dalla transitoria

    Richiamata per la disciplina transitoria sugli avvisi già notificati

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2 (conv. L. 26 aprile 2012, n. 44)

    non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi direttamente afferenti a spese relative a beni o servizi non effettivamente scambiati

    Per escludere dal reddito i ricavi collegati a costi ritenuti fittizi è richiesta la prova della diretta afferenza; l'onere probatorio grava sul contribuente

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109

    Riferimento alla deducibilità/competenza dei costi: la Corte ha osservato che l'inesistenza del costo esclude la rilevanza di profili di competenza o inerenza

  • L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12

    art. 7 e art. 12 comma 2 (diritti e garanzie del contribuente)

    L'onere informativo previsto dall'art.12 non comporta sanzioni tali da invalidare l'atto; la mancanza di dettagli nell'avviso non è di per sé causa di nullità

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 41 bis

    disciplina dell'accertamento e dell'accertamento parziale

    L'accertamento parziale e' una modalità procedurale compatibile con attività di verifica; l'uso dell'art.41-bis non impedisce l'attività di accertamento derivante da verifiche

  • art. 2697 c.c.

    Una volta dimostrata dall'Amministrazione l'inesistenza oggettiva delle operazioni (anche mediante presunzioni), grava sul contribuente provare l'effettività delle operazioni contestate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3 e n.4 (motivi di cassazione)

    Articolazione dei motivi di legittimità utilizzati: violazione di norme e vizi di motivazione/omessa pronuncia sono stati valutati dalla Corte

Massime di principio

  • Per il raddoppio dei termini di accertamento non è necessaria la concreta presentazione della denuncia penale entro il termine ordinario: è sufficiente la presenza di elementi che impongono l'obbligo di denuncia (notitia criminis).
  • Quando l'Amministrazione finanziaria produce elementi che dimostrano, anche mediante presunzioni, l'inesistenza oggettiva di operazioni, l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle stesse grava sul contribuente.
  • La mancata allegazione della denuncia penale all'avviso di accertamento non invalida il raddoppio dei termini se sussistono gli elementi oggettivi che legittimano l'obbligo di denuncia.
  • L'accertamento parziale (art. 41-bis) è una modalità procedurale compatibile con le verifiche fiscali e non è escluso quando l'attività sorga da una verifica; occorre valutare l'attività istruttoria e non la sola qualificazione nominale.
  • La mancata specifica informativa prevista dall'art.12 della legge sul procedimento tributario non comporta automaticamente la nullità dell'atto, trattandosi di una prescrizione priva di sanzioni integrali per l'atto impositivo.
  • Il mancato accertamento penale o l'eventuale proscioglimento non incidono automaticamente sulla deducibilità dei costi ritenuti fittizi ai fini tributari a causa del principio del doppio binario.

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