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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/485

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/485 della Commissione del 2 aprile 2020 che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi dalla Thailandia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via urgente sulla disciplina unionale delle importazioni di equidi e materiale germinale equino. A seguito della notifica da parte della Thailandia di un focolaio di peste equina all’OIE, la Commissione dispone che l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi provenienti da tale paese non sia più autorizzato. La misura si realizza mediante la sostituzione della voce relativa alla Thailandia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per vietare l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi provenienti dalla Thailandia.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nell’Unione europea di equidi vivi e di materiale germinale equino (sperma, ovuli ed embrioni) originari della Thailandia. La modifica incide sull’elenco dei paesi terzi/autorizzazioni contenuto nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 e, di fatto, esclude la Thailandia tra i paesi dai quali tali partite possono essere importate. È rilevante per operatori, importatori e autorità competenti negli Stati membri; non disciplina altri animali o altri prodotti.

Divieto di introduzione nell’Unione di equidi e materiale germinale dalla Thailandia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/485 della Commissione modifica in via puntuale il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, che disciplina l’elenco dei paesi terzi autorizzati all’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le relative condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria. La misura è adottata alla luce della notifica, avvenuta il 27 marzo 2020, di un focolaio di peste equina in Thailandia e risponde all’esigenza di tutelare la sanità animale nell’Unione.

Base normativa e contesto regolatorio

La Commissione richiama la direttiva 2009/156/CE, che impone per gli equidi importati la provenienza da un paese terzo indenne da peste equina, e la direttiva 92/65/CEE, che consente l’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di equidi solo da paesi terzi o parti di territorio inseriti in elenchi adottati secondo tale direttiva. Sono inoltre richiamate le norme sui controlli delle partite in transito previste dal regolamento delegato (UE) 2019/2124, che però non costituiscono il fulcro della modifica introdotta dal presente atto.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659

L’articolo 1 sostituisce la voce relativa alla Thailandia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. La nuova formulazione indica la Thailandia come paese non più autorizzato per l’introduzione nell’Unione di:

  • equidi vivi;
  • sperma di equidi;
  • ovuli di equidi;
  • embrioni di equidi.

In sostanza, il regolamento determina la cessazione dell’ammissibilità delle importazioni da tale paese, coerentemente con il venir meno della condizione sanitaria richiesta.

Effetti pratici per operatori e autorità

La conseguenza operativa è che importatori, operatori logistici e autorità veterinarie degli Stati membri devono considerare non più ammissibili le partite provenienti dalla Thailandia rientranti nell’ambito oggettivo del regolamento. La misura incide sul regime autorizzatorio dell’ingresso nell’Unione e deve essere applicata immediatamente nei controlli sanitari e documentali pertinenti.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo conferma inoltre la piena obbligatorietà e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei paesi autorizzati

L’articolo 1 sostituisce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 la voce relativa alla Thailandia con una formulazione che elimina l’autorizzazione all’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale di equidi provenienti da tale paese. La modifica si fonda sul fatto che la Thailandia ha notificato il 27 marzo 2020 un focolaio di peste equina all’OIE.

Motivazione sanitaria e urgenza

I considerando richiamano che, ai sensi della direttiva 2009/156/CE, gli equidi importati devono provenire da un paese terzo indenne da peste equina e che, ai sensi della direttiva 92/65/CEE, sperma, ovuli ed embrioni di equidi possono essere importati solo da paesi terzi o parti di territorio inclusi in apposito elenco. In ragione dei rischi per la sanità animale, la modifica deve produrre effetti quanto prima.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazionicommercio di animali e materiale germinalecontrolli veterinari

Testo integrale

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