Cassazione Penale, Sentenza n. 9163/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo all'istanza di permesso premio presentata dal detenuto Ignazio Chimenti, sottoposto a misure di protezione perché convivente con un familiare collaboratore di giustizia. Il Magistrato di Bologna aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti a Roma, ritenendo che la competenza spettasse a Roma in base all'art. 12, comma 3-bis del d.l. 8/1991. Il Magistrato di Roma ha sollevato conflitto sostenendo invece che Chimenti non è collaboratore di giustizia e che l'applicazione della disciplina ai benefici per collaboratori non dovrebbe estendersi a lui, trattandosi di una situazione "accidentale" derivante dalla condizione familiare.
La decisione
La Corte ha dichiarato competente il Magistrato di Sorveglianza di Roma e ha disposto la trasmissione degli atti a detto ufficio. Il giudice ha ritenuto che l'art. 16-nonies, comma 8, del d.l. n. 8/1991 si riferisca ai provvedimenti adottati "nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione" e non solo ai collaboratori di giustizia; inoltre l'art. 9, comma 5, della legge di conversione prevede che le speciali misure possano essere applicate anche ai conviventi stabili di chi collabora. La decisione sottolinea l'importanza dei criteri formali e della lettera della norma nella determinazione della competenza, rigettando argomentazioni basate esclusivamente sulla ratio della disciplina.
Norme richiamate
decreto-legge n. 8 del 1991
L'art. 16-nonies, comma 8, è applicabile ai provvedimenti adottati nei confronti di "persona sottoposta a speciali misure di protezione" e non si limita ai soli collaboratori di giustizia; pertanto la protezione formale attribuisce la competenza al Magistrato indicato dalla norma
decreto-legge n. 8 del 1991 (art. 12, comma 3-bis)
Citato dal Magistrato di Bologna quale presupposto per ritenere competente l'ufficio di Roma; funzione richiamata nella fase di prima attribuzione della competenza
legge n. 82 del 1991 (art. 9, comma 5)
Stabilisce che le speciali misure di protezione possono essere applicate anche ai conviventi stabili di collaboratori di giustizia; questa estensione è stata ritenuta sufficiente a ricomprendere il detenuto interessato tra le persone sottoposte a protezione
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce competenza per provvedimenti "nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione", la nozione di persona protetta va intesa secondo la lettera della norma e comprende anche i conviventi ai quali le misure sono state estese.
- La determinazione della competenza tra magistrati deve basarsi su criteri formali e sulla lettura letterale della norma: argomentazioni puramente teleologiche o fondamenti di ratio non prevalgono se la formulazione normativa è chiara.
- La qualifica formale di "persona sottoposta a speciali misure di protezione" è rilevante ai fini della competenza, indipendentemente dal fatto che la persona sia un collaboratore di giustizia; dunque l'appartenenza al programma di protezione è elemento decisivo.
- In conflitti di competenza su misure connesse a programmi di protezione, è opportuno verificare a chi si riferiscono esattamente le misure e la fonte normativa che le estende (es. convivenza con collaboratore), prima di escludere l'applicazione per ragioni sostanziali.
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