Cassazione Penale, Sentenza n. 11714/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha confermato la riqualificazione dei fatti in traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Entrambi chiedevano l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., deducendo, tra l'altro: vizio di motivazione nella ricostruzione della fattispecie; erronea applicazione della norma ratione temporis (prima versione di 346-bis e/o millantato credito); insufficienza di elementi circa l'identificazione del pubblico ufficiale e la finalizzazione illecita della mediazione; inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per diverso reato; violazione dell'art. 521 c.p.p. per diversa qualificazione del fatto rispetto all'imputazione originaria; vizi nella notifica dell'appello del coimputato; e pretesa possibilità di accesso alla messa alla prova in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi come infondati. Pur esaminando il merito nonostante la declaratoria di prescrizione intervenuta in appello, la Corte ha confermato che la riqualificazione del fatto da corruzione a traffico di influenze non ha mutato il nucleo fattuale contestato e che sussistono elementi probatori (intercettazioni e dichiarazioni) idonei a dimostrare l'esistenza della relazione e la finalizzazione illecita della promessa di denaro. La Corte ha inoltre ritenuto utilizzabili le intercettazioni autorizzate per il reato di corruzione anche dopo la diversa qualificazione dell'addebito emersa dalle captazioni, ha escluso la necessità di notificare l'appello di un imputato agli altri coimputati, ha dichiarato infondate le doglianze sulla messa alla prova (anche perché non è possibile, in Cassazione dopo la prescrizione, ottenere riesame per accedere alla messa alla prova senza rinuncia espressa alla prescrizione), e ha respinto le richieste di revoca automatica delle statuizioni sulle spese processuali e sulle spese di mantenimento in custodia cautelare.
Norme richiamate
art. 346-bis cod. pen.
"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ... La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità"
Applicata nella versione ratione temporis antecedente alla legge n. 3/2019. La Corte ha ritenuto che la norma punisca la mediazione illecita quando esistano relazioni effettive con il pubblico ufficiale e una finalizzazione illecita della promessa di utilità; la riqualificazione da corruzione a 346-bis è legittima se non risultano elementi che colleghino la somma promessa direttamente a pubblici ufficiali.
art. 129 cod. proc. pen.
secondo comma (richiamato dai ricorrenti per chiedere l'assoluzione nel merito)
I ricorrenti hanno invocato l'assoluzione ai sensi del secondo comma; la Corte ha comunque esaminato il merito ma ha ritenuto infondati i motivi di doglianza.
art. 266 cod. proc. pen.
norma sui limiti di utilizzabilità delle intercettazioni
La Corte ha affermato che se le intercettazioni sono state legittimamente autorizzate per un fatto e successivamente lo stesso fatto viene diversamente qualificato in base alle risultanze delle captazioni, l'utilizzabilità non è esclusa dalla regola di cui all'art. 266.
art. 521 cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione ai casi di diversa qualificazione dell'addebito
La Corte ha ritenuto che il passaggio da corruzione a traffico di influenze non abbia alterato il nucleo fattuale e non costituisca violazione dell'art. 521: tra le fattispecie vi è rapporto di prevalenza e non incompatibilità.
art. 584 e art. 587 cod. proc. pen.
norme sulla estensione dell'impugnazione e notifiche
La Corte ha ricordato che l'appello di un imputato non deve essere notificato ai coimputati e che l'appello incidentale non cambia la natura antagonista dell'impugnazione.
art. 592, comma 3 cod. proc. pen.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla revoca delle statuizioni sulle spese
La Corte ha osservato che la norma non impone la revoca espressa delle statuizioni sulle spese in caso di declaratoria di prescrizione in appello; la statuizione sulle spese del giudice di primo grado è travolta dalla dichiarazione di estinzione senza necessità di formula espressa.
art. 692 cod. proc. pen. (richiamato con art. 535)
norma sulle spese per il mantenimento in custodia cautelare
La Corte ha chiarito che la disciplina non impedisce al giudice di primo grado di porre a carico del condannato le spese di mantenimento; la declaratoria di prescrizione in appello travolge comunque le statuizioni collegate.
Massime di principio
- La riqualificazione del reato in corso di giudizio è possibile se non altera il nucleo fattuale dell'accusa; la diversa qualificazione non costituisce automaticamente violazione degli artt. 521 o 129 c.p.p.
- Le intercettazioni legittimamente autorizzate per un determinato fatto possono essere utilizzate anche se successivamente il fatto viene diversamente qualificato alla luce delle captazioni, salvo specifici limiti di legge.
- Per la fattispecie di traffico di influenze (ante riforma 2019) occorrono relazioni effettive con pubblici ufficiali e una finalizzazione illecita della mediazione; in assenza di tali elementi il fatto può richiedere diversa inquadratura (es. millantato credito o truffa).
- L'appello di un imputato non necessita di notifica agli altri coimputati; l'assenza di tale notifica non costituisce in sé vizio che pregiudichi il diritto di difesa degli altri imputati.
- La richiesta di messa alla prova non può essere ottenuta tramite ricorso in Cassazione dopo che il reato si è estinto per prescrizione in appello, salvo che non vi sia stata espressa e tempestiva rinuncia alla prescrizione prima che la sentenza d'appello sia resa definitiva.
- La declaratoria di prescrizione in appello non viene automaticamente corretta in sede di legittimità con effetti diversi sulle statuizioni civili: l'estinzione per prescrizione conserva efficacia rispetto alle sanzioni penali ma non rimuove automaticamente tutte le conseguenze civili salvo decisione motivata del giudice.
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