Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18411/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2007 emesso dal Comune in relazione a un fabbricato che la contribuente assumeva rurale e quindi esente, mentre l’ente sosteneva che il bene non fosse accatastato come tale. La Commissione tributaria regionale, quale giudice del rinvio, aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo che fosse stata presentata istanza di variazione catastale ai sensi della normativa sopravvenuta e che non risultassero agli atti né un diniego né eccezioni del Comune, con conseguente riconoscimento della ruralità del fabbricato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione delle norme del processo tributario e degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente affermato la mancata costituzione in giudizio del Comune; (2) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, sostenendo che la CTR avesse ignorato gli atti dai quali risultava la rituale costituzione dell’ente e il suo espresso diniego alla variazione catastale richiesta dalla contribuente. In sostanza, il ricorrente deduceva un contrasto tra la sentenza e gli atti processuali/documentali circa fatti processuali decisivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il vizio denunciato non fosse deducibile nei limiti dell’art. 360 c.p.c., poiché le censure investivano un errore di fatto percettivo relativo alla percezione degli atti processuali e della costituzione in giudizio, errore che, secondo la Corte, è eventualmente azionabile con revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., e non con ricorso per cassazione. Conseguentemente il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure del ricorrente non sono state ritenute sussumibili nelle ipotesi tassative di ricorso per cassazione invocate.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, consistente in una falsa percezione obiettivamente rilevabile e decisiva, integra un motivo di revocazione, non di ricorso per cassazione.

  • art. 23 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata in relazione alla costituzione in giudizio nel processo tributario.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla struttura e motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta omissione di pronuncia/decisone su fatti e difese processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione degli atti e delle risultanze processuali.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare motivazione omessa o apparente della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 70/2011

    Richiamato dalla CTR nella ricostruzione della domanda di variazione catastale presentata dalla contribuente.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. 102/2013

    Richiamato dalla CTR come disposizione interpretativa della disciplina sulla variazione catastale dei fabbricati rurali.

Massime di principio

  • L’errore di percezione degli atti processuali o documentali, quando consista nella supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto decisivo incontrovertibilmente smentito o provato dagli atti, non integra di regola un vizio deducibile con ricorso per cassazione, ma un errore di fatto denunciabile con revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • L’omesso esame di atti difensivi o di dati processuali può assumere rilievo come errore di fatto revocatorio solo se attiene a un fatto decisivo e non già a una valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente incardinate su violazione di legge o nullità della sentenza, mirano in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione percettiva del contenuto degli atti di causa.
  • Quando il giudice di legittimità dichiara l’inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.