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Sentenza

Sentenza n. 1864/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, della Determinazione n. 439241 del 10 giugno 2026, con cui l’Università degli Studi di Torino ha aggiudicato al RTI composto dalla ricorrente e Punto Pulizia s.r.l. i «servizi di portierato, di supporto ai servizi logistici e ai servizi ICT e audio-video presso le sedi universitarie», nella parte in cui ha recepito la richiesta di oscuramento presentata dalla controinteressata e ha disposto la sottrazione all’accesso della pressoché integralità dell’offerta tecnica della medesima; - della comunicazione di aggiudicazione ex art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023, del 10 giugno 2026, pubblicata sul portale di gara in data 11 giugno 2026, nella parte in cui ha dato atto delle decisioni assunte sulla richiesta di oscuramento presentata dalla controinteressata, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l’accesso integrale all’offerta tecnica della controinteressata; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalla ricorrente il 12 agosto 2026: per l’annullamento, in parte qua, della nota della Direzione Bilancio e Contratti dell’Università degli Studi di Torino dell’8 agosto 2026, con cui è stata trasmessa alla ricorrente l’offerta tecnica della controinteressata “parzialmente ostensibile”; - per quanto occorrer possa, delle note della medesima Direzione del 29 luglio 2026 e del 5 agosto 2026, nella parte in cui hanno preannunciato e confermato la sola parziale ostensibilità dell’offerta; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa l’eventuale nuova dichiarazione di opposizione della controinteressata; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l’accesso integrale all’offerta tecnica di Miorelli Service s.p.a.;

Giustizia amministrativa202601094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Decisioni dell’Università degli Studi di Torino che avevano consentito soltanto l’accesso parziale all’offerta tecnica della concorrente Miorelli Service s.p.a., incluse la determinazione di aggiudicazione e le successive note di trasmissione dell’offerta parzialmente ostensibile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Pilò s.r.l., componente del RTI aggiudicatario di una gara indetta dall’Università degli Studi di Torino per servizi di portierato e di supporto logistico, ICT e audio-video, aveva impugnato la determinazione di aggiudicazione del 10 giugno 2026 e la relativa comunicazione nella parte in cui recepivano la richiesta di oscuramento presentata dalla controinteressata Miorelli Service s.p.a., sottraendo all’accesso pressoché integralmente la sua offerta tecnica. Con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti del 12 agosto 2026, la ricorrente aveva contestato anche la nota dell’8 agosto 2026 e le precedenti note del 29 luglio e 5 agosto 2026, che avevano confermato la parziale ostensibilità, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’accesso integrale. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse, preso atto della dichiarazione della ricorrente di non voler più ottenere una decisione di merito. Ha richiamato il principio per cui il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Non sono stati esaminati i profili di legittimità delle decisioni sull’oscuramento né la domanda di accesso integrale. Spese compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

    La sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    che la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;

    La norma è richiamata tra quelle viste, ma la sentenza non ne esplicita autonomamente il contenuto interpretativo; la ragione della declaratoria è ricondotta all’art. 35 c.p.a.

Massime di principio

  • Il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse a una pronuncia di merito.
  • La sopravvenuta dichiarazione di perdita d’interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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