Cassazione Penale, Ordinanza n. 25088/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto privato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bologna del 14 novembre 2024. La Corte ha rilevato d'ufficio che, essendo l'impugnazione stata presentata dopo il 3 agosto 2017 senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017. La decisione si fonda anche sul precedente delle Sezioni Unite che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che esclude la difesa personale nel giudizio di legittimità. Non risultano questioni di merito sull'ordinanza impugnata, poiché la causa è stata definita solo per vizio formale dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017, è privo del requisito della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente colpa nella proposizione dell'impugnazione irrituale.
Norme richiamate
sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente»
Dopo la modifica del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammessa la proposizione personale del ricorso.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale esaminata e ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 6 CEDU
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale esaminata e ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. eliminando la possibilità per la parte di proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103
Disposizione richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. in tema di difesa tecnica nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la difesa tecnica è necessaria: il ricorso proposto personalmente dalla parte, dopo la riforma del 2017, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione.
- La richiesta della rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa né il diritto al ricorso, purché non si traduca in una compressione irragionevole delle facoltà difensive.
- L'inammissibilità per difetto della necessaria sottoscrizione tecnica può essere dichiarata senza formalità di procedura; alla declaratoria segue la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nell'impugnazione irrituale, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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