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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19698/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente della scuola pubblica aveva chiesto in primo grado di accertare l'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti dall'Ufficio scolastico territoriale nel settembre 2005, con conseguente reintegrazione nella scuola di provenienza, nonché la sussistenza di condotte di mobbing ai suoi danni. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo che il trasferimento fosse stato adottato ai sensi degli artt. 468 e 469 del D.Lgs. n. 297/1994 come misura cautelare e non disciplinare, fondata su una situazione oggettiva di incompatibilità ambientale confermata da relazione ispettiva e testimonianze; quanto al mobbing, aveva ritenuto allegati elementi insufficienti. In cassazione il ricorrente ha denunciato, formalmente ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omesso esame di testimonianze decisive, mancata valutazione di deposizioni e mancata acquisizione di fascicoli penali, oltre alla qualificazione errata del trasferimento, che secondo lui avrebbe avuto natura disciplinare perché gestito con la stessa prassi di un procedimento disciplinare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo promiscuo e generico, cumulando censure non chiaramente ricondotte a specifici vizi di legittimità, e che in sostanza mirasse a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito, attività preclusa in cassazione. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era ulteriormente preclusa dall'art. 348-ter c.p.c., non essendo stata allegata diversità tra le motivazioni di primo e secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante non può essere prospettata in modo confuso e promiscuo con censure di merito.

  • artt. 468 e 469 D.Lgs. n. 297/1994

    Il trasferimento del dipendente scolastico può essere disposto come misura cautelare e non disciplinare, in presenza di una situazione oggettiva di incompatibilità ambientale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando non sia dedotta la diversità tra le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, tassativo e chiaramente sussumibile in una delle ipotesi tipizzate dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile la critica generica che cumuli profili diversi e confusi.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito, usando il vizio motivazionale o la nullità della sentenza per ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando investe, in sostanza, l'apprezzamento delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito.
  • Quando vi sia una doppia conforme, la deduzione del vizio motivazionale è preclusa se il ricorrente non indica specifici profili di diversità tra le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Un trasferimento disposto in presenza di incompatibilità ambientale può essere qualificato come misura cautelare e non disciplinare, ove risulti fondato su elementi oggettivi accertati in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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