Cassazione Penale, Ordinanza n. 39117/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo il motivo manifestamente infondato e comunque formulato in modo non consentito in sede di legittimità, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e del merito della decisione. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un unico atto di impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21/10/2024, deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. La doglianza, pur formalmente veicolata come censura motivazionale, mirava in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, sostenendo che gli accertamenti delle autorità fossero stati letti in modo errato. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva invece reso una motivazione lineare e non illogica, richiamando per relationem la sentenza di primo grado e indicando le ragioni di fatto e di diritto poste a base della ritenuta sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
norma incriminatrice richiamata per descrivere la fattispecie contestata; la Corte ne afferma la sussistenza sulla base della motivazione dei giudici di merito.
art. 639-bis c.p.
norma richiamata unitamente all'art. 633 c.p. come base della contestazione; la Corte ritiene integrati gli elementi costitutivi della fattispecie.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una contestazione del merito della decisione.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo un vizio di motivazione, si risolva in critiche estranee al sindacato di legittimità e rivolte alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza d'appello che richiami per relationem quella di primo grado è sufficiente quando, complessivamente considerata, risulti lineare, non illogica e idonea a dar conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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