Sentenza n. 10672/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del Decreto 23 giugno 2023, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 181 del 04 agosto 2023, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dal titolo “Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, inclusi l'Allegato 1 contenente la “Relazione illustrativa e metodologica” e l'Allegato 2 per la parte del tariffario relativa alle prestazioni rese dai laboratori di analisi, questi ultimi due disponibili, secondo le avvertenze pubblicate sulla G.U., all'interno del portale del Ministero della salute nell'area tematica ubicata al seguente indirizzo: Home > Temi > Piani, finanziamenti e monitoraggio del SSN > Programmazione sanitaria > Tariffari nazionali delle prestazioni del SSN”; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusa, per quanto rilevi, l'Intesa tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 19 aprile 2023, nonché di ogni altro atto pertinente di contenuto e data sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e, richiamati gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto tariffario né sono stati valutati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto interministeriale del 23 giugno 2023 sulla definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, inclusi gli allegati relativi alla metodologia e al tariffario delle prestazioni dei laboratori di analisi
Esito
La controversia
Le società ricorrenti avevano impugnato il decreto interministeriale del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2023, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusa l'Intesa Stato-Regioni del 19 aprile 2023. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con atto notificato il 20 gennaio 2026, le ricorrenti hanno rinunciato al ricorso di primo grado.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per effetto della rinuncia.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso e i relativi effetti processuali.
art. 85 c.p.a.
Richiamato in relazione alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio dichiarandone l'estinzione, senza esaminare il merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate tra le parti secondo quanto disposto dal giudice.
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