Cassazione Civile, Ordinanza n. 29218/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria. In primo grado la decisione era stata sfavorevole al contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, riformando la sentenza, ha accolto l'appello ritenendo illegittima l'iscrizione ipotecaria per asseriti vizi della notifica, carenza di motivazione dell'atto e necessità di un nuovo avviso. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente e perplessa, nonché la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che dalla motivazione non fosse comprensibile né quale fosse il vizio di notifica rilevato, né a quali atti esso si riferisse, né il rapporto tra la motivazione svolta e la decisione di primo grado richiamata dalla CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente, perplessa e contraddittoria, poiché formulata con affermazioni non intellegibili e non coordinate tra loro, tali da non rendere percepibile il fondamento della decisione. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve essere sorretta da una motivazione effettivamente intelligibile; la sua mancanza sostanziale o l'apparenza della motivazione determina nullità della decisione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione percepibile e coerente, idonea a far comprendere il ragionamento decisorio.
art. 360 n. 4 c.p.c.
È deducibile in cassazione la nullità della sentenza per vizio processuale, incluso il caso di motivazione apparente o perplessa.
art. 12 delle preleggi
Il controllo di legittimità sulla motivazione attiene all'esistenza della motivazione in sé, nei limiti dell'anomalia motivazionale che integri violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando il testo, pur esistendo materialmente, non consente di percepire il fondamento della decisione perché fondato su argomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In cassazione è censurabile soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è invece sindacabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Sussiste nullità della sentenza quando la motivazione sia perplessa o contraddittoria al punto da lasciare all'interprete il compito di integrare il ragionamento decisorio con congetture ipotetiche.
- Nel processo tributario, il richiamo a precedenti decisioni o ad atti del giudizio non è sufficiente se non chiarisce in modo comprensibile se essi siano condivisi, disattesi o posti a fondamento della decisione impugnata.
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