Cassazione Penale, Sentenza n. 33016/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per peculato per avere prelevato somme da un conto corrente cointestato con la madre, nei confronti della quale era stata nominata amministratrice di sostegno. Questioni principali: se la qualità di amministratore di sostegno e la qualifica pubblicistica perdurino dopo la morte dell'amministrato; se operi l'ultrattività della qualifica ai sensi dell'art. 360 cod. pen.; se la disponibilità del denaro fosse funzionalmente collegata all'ufficio o derivasse invece dalla precedente cointestazione; sussistenza dell'elemento soggettivo e regolarità della liquidazione del danno morale alle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'ufficio di amministratore di sostegno cessa automaticamente con la morte dell'amministrato e che l'obbligo di rendiconto non mantiene la qualifica pubblicistica né poteri gestori. Ha escluso il peculato: l'ultrattività di cui all'art. 360 cod. pen. non si applica perché la disponibilità del denaro derivava dalla cointestazione antecedente alla nomina e non dall'esercizio dell'ufficio. Il fatto è stato riqualificato in appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), ma il reato è dichiarato estinto per prescrizione (fatto del 2015); la sentenza penale è annullata senza rinvio. Le statuizioni civili sono annullate con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di peculato; qui la Corte ha escluso la sussistenza perché la qualifica pubblicistica dell'amministratore di sostegno non era più attuale al momento dei prelievi.
art. 360 cod. pen.
Prevede l'ultrattività della qualifica pubblicistica se il possesso/disponibilità del bene è avvenuto per ragioni di ufficio; la Corte ha precisato che occorre un nesso strumentale tra la qualifica precedentemente ricoperta e la consumazione del reato, nesso non riscontrato nel caso (disponibilità derivante da cointestazione preesistente).
art. 646 cod. pen.
Norma che punisce l'appropriazione indebita; il fatto è stato riqualificato sotto questa fattispecie perché i prelievi riguardavano somme rientranti nell'asse ereditario e non erano commessi in ragione di un potere pubblico.
art. 385 cod. civ.
«Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare»
La norma (applicata anche all'amministrazione di sostegno per il richiamo dell'art. 411 cod. civ.) dimostra che la cessazione dell'ufficio comporta immediata consegna dei beni: l'obbligo di rendiconto è differito ma non prolunga i poteri gestori o la qualifica pubblicistica.
art. 411 cod. civ.
Richiamo normativo che rende applicabili all'amministrazione di sostegno le disposizioni rilevanti della tutela/curatela; utilizzato per collegare l'art. 385 cod. civ. all'amministratore di sostegno.
Massime di principio
- La qualità di amministratore di sostegno cessa automaticamente con la morte dell'amministrato: l'obbligo di rendiconto non prolunga la qualifica né attribuisce nuovi poteri gestori.
- Per configurare il peculato o l'applicazione dell'art. 360 cod. pen. dopo la cessazione della qualifica è necessario dimostrare un rapporto di strumentalità tra la precedente funzione e la consumazione del reato (ossia che la posizione pubblicistica abbia agevolato il fatto).
- Se la disponibilità del denaro deriva da una situazione privata anteriore (es. cointestazione del conto precedente alla nomina), l'appropriazione costituisce appropriazione indebita e non peculato.
- La riqualificazione del fatto in appropriazione indebita non impedisce l'accertamento della prescrizione; verificare sempre la data dell'evento e i possibili tempi di sospensione/interruzione dei termini.
- Le questioni penalistiche devono essere distinte da quelle civilistiche: l'accertamento dell'appartenenza patrimoniale e la quantificazione delle quote ereditarie rimangono materie di diritto civile e possono richiedere il rinvio al giudice civile.
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