Sentenza del 07/01/2020 n. 139 - Comm. Trib. Prov. Catania
"Omessa comunicazione esito del controllo formale ex ad. 36 ter, comma 4, del D.P.R. 600 del 1973. Nullità della cartella di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che, nel caso di controllo formale ex art. 36‑ter, la comunicazione prevista dal comma 4 ha funzione di garanzia rafforzata e che la sua omissione determina la nullità della cartella di pagamento. Pertanto la cartella è stata dichiarata nulla e il ricorso del contribuente è accolto, conformemente alla giurisprudenza riportata (Cass. n. 15312/2013).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Omessa comunicazione dell'esito del controllo formale previsto dall'art. 36‑ter, comma 4, del D.P.R. 600/1973: la norma impone la comunicazione di irregolarità al contribuente quale garanzia del contraddittorio endoprocedimentale. La mancata comunicazione priva il contribuente della possibilità di partecipare e difendersi nel procedimento di accertamento formale.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973 - Art. 36 bis
Art. 36 bis D.P.R. 600 del 1973
Disciplina i controlli automatizzati; distinto dal controllo formale ex art. 36 ter. Il confronto serve a sottolineare che le garanzie procedimentali richieste per il controllo formale (comunicazione ex art. 36 ter, comma 4) non hanno la stessa portata nell'ambito dei controlli automatizzati.
D.P.R. 600/1973 - Art. 36 ter
Art. 36 ter D.P.R. 600 del 1973, comma 4
Nel controllo formale la comunicazione di irregolarità al contribuente è prevista come requisito procedimentale che realizza il contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione comporta la nullità dell'atto di riscossione (cartella).
Massime di principio
- Nel controllo formale ex art. 36‑ter la comunicazione dell'esito prevista dal comma 4 è requisito essenziale: la sua omissione costituisce vizio che determina la nullità della cartella di pagamento.
- È fondamentale distinguere tra controllo formale (art. 36‑ter) e controllo automatizzato (art. 36‑bis): solo per il controllo formale la legge prevede la stessa garanzia rafforzata del contraddittorio endoprocedimentale.
- La mancata comunicazione non è un mero vizio formale sanabile: impedisce l'esercizio del diritto di difesa del contribuente e quindi comporta invalidità dell'atto di riscossione.
- In situazioni analoghe il contribuente deve verificare e richiedere la prova della comunicazione; in mancanza può dedurre la nullità della cartella in sede giudiziaria.
- Per l'amministrazione fiscale la pratica corretta è rispettare scrupolosamente le procedure di comunicazione previste dall'art. 36‑ter per evitare l'annullamento degli atti di riscossione.
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