Sentenza n. 10102/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio - Sez. V Quater, n. -OMISSIS- del 20/11/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (studente straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. sostenendo che il MAECI non avesse dato esecuzione alla precedente sentenza, pubblicata il 20 novembre 2025, con la quale era stato annullato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia a Teheran. Ha dedotto che, a seguito della pronuncia costitutiva, non residuasse alcun margine di discrezionalità in capo all'amministrazione e ha evidenziato l'imminente inizio del corso di studi, programmato per aprile 2026. Il MAECI ha rappresentato l'impossibilità di procedere a causa della recente chiusura della sede diplomatica in Iran e del conseguente esercizio delle relative funzioni presso la sede diplomatico-consolare di Baku.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al MAECI di eseguire la precedente sentenza entro dieci giorni dalla comunicazione della pronuncia. Il Collegio ha ritenuto che la chiusura della sede di Teheran, conseguente a eventi bellici, non costituisse un fatto idoneo a esonerare l'amministrazione soccombente dall'obbligo di eseguire puntualmente il giudicato entro un termine ragionevole. Ha valorizzato sia il tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza sia l'inerzia procedimentale successiva alla pronuncia, rilevando inoltre che la sentenza non era stata impugnata dal MAECI. Ha posto a carico del Ministero l'obbligo di garantire la necessaria collaborazione tra le sedi diplomatico-consolari di Teheran e Baku e ha nominato, per l'ipotesi di condotta elusiva, il Capo di Gabinetto pro tempore del MAECI quale commissario ad acta. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
entro dieci giorni dalla comunicazione della presente pronuncia
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per imporre all'amministrazione l'esecuzione della precedente sentenza e per nominare, in caso di condotta elusiva, un commissario ad acta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soccombente deve eseguire puntualmente la sentenza entro un termine ragionevole dalla sua pubblicazione; la sopravvenienza di difficoltà organizzative o il trasferimento delle funzioni tra sedi diplomatiche non esonera dall'obbligo di esecuzione quando l'amministrazione può organizzare la necessaria collaborazione interna.
- L'inerzia dell'amministrazione successiva a una sentenza costitutiva non impugnata non può essere giustificata da sopravvenienze organizzative non tempestivamente gestite, soprattutto quando la precedente pronuncia abbia escluso, secondo quanto dedotto e ritenuto dal giudice, ulteriori margini di discrezionalità sulla domanda amministrativa.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine breve e perentorio per l'esecuzione degli adempimenti necessari e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di condotta elusiva dell'amministrazione.
- L'amministrazione destinataria del giudicato è tenuta a coordinare le proprie articolazioni organizzative e le diverse sedi competenti per assicurare l'effettiva esecuzione della pronuncia giurisdizionale.
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