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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28160/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 1995 con cui la proprietaria di un terreno lo concesse al Comune per l'uso provvisorio come sito di stoccaggio di rifiuti solidi urbani, con canone annuale e con successive proroghe fino al 2001, anche in funzione della bonifica del sito. La proprietaria agì poi chiedendo il rilascio del fondo e il risarcimento dei danni, deducendo che il Comune avesse continuato a depositare rifiuti oltre la scadenza, non avesse eseguito la bonifica, avesse occupato una superficie maggiore rispetto a quella contrattualmente concessa e avesse consentito a terzi di usare l'area come discarica abusiva. Il Tribunale accolse in larga parte la domanda e la Corte d'appello, in parziale riforma, aumentò l'importo dovuto per occupazione abusiva, escludendo però una ulteriore somma richiesta. Il Comune ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) sostiene che il rapporto dovesse essere regolato dall'art. 42 l. 392/1978, con durata minima sessennale e conseguente prosecuzione legittima sino al 2007, quindi senza occupazione abusiva; in subordine deduce che l'uso delle aree di accesso e manovra doveva ritenersi compreso nel rapporto per obblighi impliciti di correttezza e buona fede, o comunque che la relativa pattuizione sarebbe nulla per impossibilità dell'oggetto; 2) contesta la prova della proprietà della maggiore area occupata, assumendo che la domanda fosse sostanzialmente di rivendica e che la controparte non avesse provato il diritto dominicale sull'area eccedente; 3) lamenta nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché il giudice avrebbe aderito alla CTU senza esaminare le critiche; 4) contesta la liquidazione del danno da occupazione abusiva come danno in re ipsa, richiamando il principio per cui il danno deve essere allegato e provato; 5) censura la rettifica dell'importo risarcitorio operata in appello, sostenendo che non si trattasse di errore materiale e che la controparte avrebbe dovuto proporre appello incidentale anziché una mera riproposizione della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché il contratto era stato correttamente qualificato come contratto atipico finalizzato alla temporanea disponibilità del terreno per la discarica, disciplinato in via analogica dalle norme sulla locazione e non dall'art. 42 l. 392/1978; ha ritenuto inammissibile il secondo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva escluso la necessità della prova rigorosa della proprietà in quanto non si trattava di azione di rivendicazione; ha ritenuto inammissibile il terzo perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non era apparente. Ha invece accolto il quarto motivo, alla luce del sopravvenuto orientamento delle Sezioni Unite che esclude il danno in re ipsa in materia di occupazione abusiva e richiede allegazione e prova del danno conseguenza, distinguendo tra tutela reale e tutela risarcitoria e imponendo l'esame della specificità delle allegazioni e delle contestazioni. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese, al giudice di merito indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 27 l. 392/1978

    invocato dal ricorrente per sostenere una durata minima legale del rapporto, ma ritenuto non decisivo perché il contratto è stato qualificato come atipico.

  • art. 42 l. 392/1978

    invocato per applicare ai contratti con ente pubblico conduttore la disciplina della durata minima; la Corte ha escluso la sua applicazione alla fattispecie perché il negozio non era una semplice locazione.

  • art. 79 l. 392/1978

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della deroga alla durata minima; non accolto perché presupponeva l'applicabilità della disciplina vincolistica della locazione.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    evocati per l'eterointegrazione del contratto con la durata legale; non applicati poiché il rapporto è stato qualificato come contratto atipico con disciplina analogica della locazione.

  • art. 1591 c.c.

    richiamato per la responsabilità del conduttore in ritardo nella restituzione del bene; la Corte ne conferma l'operatività in caso di mancato rilascio alla scadenza del contratto atipico.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova del danno e della proprietà dell'area; la Corte, per il quarto motivo, valorizza la necessità di allegazione e prova del danno conseguenza.

  • artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

    invocati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e della CTU; il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato nei limiti in cui non colpiva la ratio decidendi.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sul requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il nesso tra danno e conseguenze risarcibili; la Corte, in adesione alle Sezioni Unite, richiede il danno conseguenza.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ammette il ricorso al canone locativo come parametro di quantificazione solo dopo l'allegazione e prova del pregiudizio.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato in materia di liquidazione del danno extracontrattuale; operante insieme agli artt. 1223 e 1226 c.c.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato nel motivo sul danno da occupazione abusiva; non centrale nella decisione, che si concentra sul danno patrimoniale da perdita del godimento.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel quinto motivo per sostenere la necessità di appello incidentale.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo in relazione alla riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    richiamati nel quinto motivo in tema di correzione di errori materiali; il motivo è stato dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Un contratto con cui il proprietario trasferisce temporaneamente la disponibilità di un terreno per la destinazione a discarica o stoccaggio di rifiuti, con modalità negoziali peculiari e con obblighi di bonifica, può essere qualificato come contratto atipico; ad esso si applicano in via analogica le norme sulla locazione, ma solo nei limiti compatibili con la causa concreta del negozio.
  • In un contratto atipico di concessione del terreno per discarica, salvo diversa pattuizione espressa, l'utilizzatore deve restituire il bene alla scadenza; se non dimostra che la bonifica non sia eseguibile senza trattenere il bene, risponde del ritardo nella restituzione ai sensi dell'art. 1591 c.c.
  • La qualificazione della domanda e della situazione sostanziale spetta al giudice di merito; il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando è del tutto mancante o meramente apparente; non basta che sia sintetica o non particolarmente analitica, se consente di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice.
  • In tema di occupazione abusiva di immobile, non può affermarsi automaticamente il danno in re ipsa: il risarcimento richiede l'allegazione e la prova del danno conseguenza, secondo il paradigma causale, distinguendo la tutela risarcitoria da quella reale.
  • Il danno da occupazione sine titulo può essere liquidato equitativamente facendo riferimento al valore locativo del bene, ma solo dopo che siano stati allegati e, se contestati, provati gli specifici elementi da cui desumere la perdita del godimento o il mancato guadagno.
  • La contestazione del convenuto deve essere specifica quando riguarda fatti allegati dall'attore e noti al convenuto; in difetto, il fatto può ritenersi pacifico, ma ciò non esonera l'attore dall'onere di prova per i fatti a lui soli noti o per i profili specificamente contestati.

Come è indicizzato

MaterieLocazioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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