Cassazione Civile, Ordinanza n. 03635/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società debitrice aveva proposto concordato preventivo con continuità aziendale indiretta, fondato in larga parte sulla valorizzazione e successiva dismissione di due complessi alberghieri e dei relativi arredi, oltre che sull'incasso dei crediti. Il tribunale aveva ritenuto inammissibile la proposta e, su richiesta del pubblico ministero, aveva dichiarato il fallimento. La corte d'appello aveva confermato il rigetto del reclamo, osservando che la relazione del professionista indipendente ex art. 161 l.fall. si era limitata a recepire acriticamente le perizie di stima immobiliare, senza spiegare i criteri di valutazione adottati e senza rendere una effettiva attestazione sulla veridicità dei dati rilevanti. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 161, comma 3, e 162, comma 2, l.fall., sostenendo che il tribunale poteva controllare solo la fattibilità giuridica e che la valutazione di fattibilità economica spettava ai creditori, salvo il caso di piani del tutto sganciati dalla realtà; ha inoltre affermato che l'attestazione era sufficiente perché conteneva la condivisione dei criteri peritali e uno stress test con abbattimento del 20% dei valori stimati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte d'appello, perché il controllo giudiziale sul concordato non invade il merito economico della proposta, ma può e deve verificare la completezza e comprensibilità dell'attestazione del professionista indipendente, specie quando la proposta si fonda su valori di stima decisivi per l'equilibrio del piano. Nel caso concreto, l'attestazione era stata giudicata inidonea in quanto meramente adesiva alle perizie di parte, priva di spiegazione dei criteri di stima e quindi non idonea a fornire ai creditori un'informazione corretta e completa per un voto libero e consapevole. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 161, comma 3, l.fall.
La relazione del professionista indipendente deve assicurare ai creditori un'informazione corretta e completa; non può limitarsi a recepire acriticamente perizie o dichiarazioni del debitore, ma deve esporre verifiche, metodologia e criteri seguiti.
art. 162, comma 2, l.fall.
Consente al tribunale di dichiarare l'inammissibilità della proposta quando l'attestazione richiesta non sia adeguata ai requisiti di legge.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Cass. SU n. 1521 del 2013
Il giudice controlla la fattibilità giuridica della proposta, mentre la valutazione del merito economico e della convenienza resta ai creditori.
Cass. n. 5653 del 2019
Il giudice deve verificare completezza dei dati aziendali e comprensibilità dei criteri di giudizio esposti nella relazione attestativa.
Cass. n. 5825 del 2018
È necessario che il professionista indichi i criteri di valutazione adottati; la mera adesione a perizie di parte senza esplicitazione delle ragioni è insufficiente.
Cass. n. 7959 del 2017
La relazione attestativa deve essere idonea a garantire corretta informazione ai creditori.
Cass. n. 2130 del 2014
Il controllo giudiziale sulla relazione è funzionale alla formazione di un voto libero e consapevole dei creditori.
Cass. n. 15345 del 2014
Il sindacato del tribunale resta limitato alla fattibilità giuridica, in coerenza con la natura contrattuale del concordato.
Cass. n. 21901 del 2013
Il giudice non sostituisce il proprio giudizio a quello dei creditori sulla convenienza economica del piano.
Cass. n. 11014 del 2013
La causa concreta del concordato è il superamento della crisi con soddisfazione, anche parziale, dei creditori.
Cass. n. 495 del 2015
La proposta può essere dichiarata inammissibile quando l'attestazione non consenta ai creditori una adeguata valutazione.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il tribunale non può valutare il merito economico della proposta come farebbero i creditori, ma deve verificare la fattibilità giuridica e la regolarità della procedura.
- Il controllo giudiziale si estende alla relazione del professionista indipendente: essa deve essere completa, aggiornata, comprensibile e contenere l'illustrazione delle verifiche svolte, della metodologia e dei criteri di stima adottati.
- Quando il piano si fonda su valori di stima decisivi per la sua sostenibilità, l'attestazione non è sufficiente se si limita a recepire acriticamente perizie di parte senza spiegare le ragioni della condivisione.
- L'inidoneità dell'attestazione a fornire ai creditori un'informazione corretta e consapevole giustifica la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria.
- La verifica giudiziale non riguarda la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ma la completezza dell'informazione posta a base del voto dei creditori.
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