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Sentenza

Sentenza n. 1644/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1669/2024 emessa dal Tribunale di Napoli (NA), resa pubblica in data 05/03/2024;

Giustizia amministrativa202502382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1669/2024, recante il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1669/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022, condannando il Ministero all’assegnazione del relativo buono elettronico, oltre interessi dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, notificato e depositato nel rispetto dei termini dimezzati e dell’art. 114, comma 2, c.p.a., nonché la sussistenza del giudicato mediante attestazione della Cancelleria del Tribunale di Napoli. Ha inoltre rilevato la notificazione del titolo esecutivo al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. L’Amministrazione non si è costituita e non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione o altri fatti estintivi del diritto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di assegnare alla ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con emissione di un buono elettronico di 500 euro per l’annualità riconosciuta, oltre agli interessi dovuti dalla data del diritto all’accredito fino al saldo. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per adottare gli atti necessari. Il compenso del commissario, stabilito in 500 euro, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l’ottemperanza e i relativi presupposti processuali, verificati dal TAR in relazione al giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione del giudicato.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    Rileva ai fini della valenza esecutiva della copia conforme del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede il dimezzamento dei termini processuali applicabile al giudizio in esame.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata solo dopo l’inutile decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sull’Amministrazione, quale debitrice, l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto risultante dal titolo esecutivo o dal giudicato.

  • art. 91 c.p.c.

    Giustifica la condanna del Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, l’azione esecutiva presuppone la notificazione del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Una volta comprovata l’esistenza del giudicato e l’inerzia dell’amministrazione, spetta all’amministrazione stessa dimostrare l’avvenuta esecuzione o un fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari in caso di ulteriore inottemperanza, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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