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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15054/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda il diniego di rimborso di un’eccedenza IVA e il recupero, mediante cartella di pagamento, di un credito IVA relativo a un’annualità precedente. Il contribuente aveva presentato tardivamente, in data 6 marzo 2010, le dichiarazioni IVA relative ai periodi d’imposta 2006, 2007 e 2008. In una di esse risultava un credito complessivo di euro 15.316,00, composto da euro 7.316,00 chiesti a rimborso e da euro 8.000,00 riportati in compensazione. L’Ufficio aveva disconosciuto l’utilizzo in compensazione del credito 2006, iscrivendo a ruolo la somma e notificando cartella poi pagata, e aveva inoltre negato il rimborso dell’ulteriore importo di euro 7.316,00. La CTR aveva invece ritenuto che, pur in caso di omessa dichiarazione annuale, il contribuente potesse chiedere il rimborso entro il termine biennale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e che il credito 2007 fosse comunque riportabile. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633/1972 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che: a) il credito IVA 2006 era ormai decaduto perché la dichiarazione era stata presentata oltre il termine utile per esercitare la detrazione; b) anche il credito di euro 7.316,00, riferito al 2006, non poteva essere chiesto a rimborso in quanto la dichiarazione del 2007 era tardiva e quindi omessa; c) la CTR aveva erroneamente fondato la tempestività del rimborso sul pagamento della cartella e sulla dichiarazione tardiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente. Ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e di giudicato sollevate dal controricorrente. Nel merito ha affermato che il credito IVA maturato nel 2006 non era più detraibile/compensabile perché la relativa dichiarazione era stata presentata oltre il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo, con conseguente omissione della dichiarazione e legittimità del recupero operato dall’Ufficio. Ha inoltre ritenuto che, in caso di dichiarazione omessa, il credito eventualmente esposto non può essere riportato né utilizzato in detrazione né chiesto a rimborso, in difetto del necessario rispetto del principio di contiguità temporale e del presupposto della dichiarazione annuale. Le spese dei due gradi di merito sono state integralmente compensate per l’evoluzione della giurisprudenza, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il diritto alla detrazione IVA deve essere esercitato entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; oltre tale termine la dichiarazione è tardiva e il diritto è precluso dalla decadenza.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Non consente di superare la decadenza sostanziale del diritto alla detrazione/rimborso IVA quando manchi la tempestiva dichiarazione annuale rilevante ai fini del tributo.

  • art. 28, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La detrazione è esercitabile nei termini consentiti dall’art. 19, comma 1, secondo la disciplina pro tempore.

  • art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    "se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile ... il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso"

    Il rimborso del credito IVA presuppone il deposito della dichiarazione annuale; in mancanza di dichiarazione omessa non si consolida il diritto al rimborso del credito esposto.

  • art. 41, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come base dell’accertamento induttivo conseguente all’omissione dichiarativa.

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come base dell’accertamento induttivo conseguente all’omissione dichiarativa.

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato come base per l’accertamento in presenza di dichiarazione omessa.

  • art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.

    Consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Parametro di legittimità dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione IVA è soggetto a decadenza e deve essere esercitato nel termine previsto dalla disciplina pro tempore; la presentazione della dichiarazione oltre tale termine rende la dichiarazione omessa ai fini del diritto alla detrazione.
  • In caso di dichiarazione annuale omessa, il credito IVA eventualmente indicato non può essere riportato a nuovo, né utilizzato in compensazione, né chiesto a rimborso, perché manca il presupposto della dichiarazione annuale e viene meno la contiguità temporale tra credito e debito tributario.
  • Il rimborso dell’eccedenza IVA presuppone, di regola, che l’eccedenza emerga da una dichiarazione annuale validamente presentata; il termine biennale dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 non può elidere la decadenza sostanziale dal diritto al rimborso quando il credito non sia stato tempestivamente fatto valere nei modi prescritti.
  • Quando il ricorso per cassazione censura l’applicazione di norme sostanziali e non la ricostruzione dei fatti, è infondata l’eccezione di inammissibilità per asserita richiesta di revisione del merito.
  • La Cassazione può decidere nel merito, senza rinvio, quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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