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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51735/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per truffa aggravata e continuata (artt. 81, 640 e 61, n.7 c.p.) con cinque motivi principali: 1) nullità per omessa/tardiva notificazione dell'avviso di udienza camerale a seguito di opposizione all'archiviazione (violazione artt.127,178,179 c.p.p. e art.185 c.p.p.); 2) rifiuto di ammettere la "prova contraria" (testimoni Andrea Bani e Nicola Di Cesare) ritenuta necessaria dalla difesa (art.468 c.p.p.); 3) insufficienza della prova e illegittima valutazione della testimonianza della parte civile (art.640 c.p.); 4) omissione di verificare la tempestività delle querele per ciascun episodio e illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art.61 n.7 cumulando i danni delle singole condotte; 5) illegittima condanna al risarcimento dei danni patrimoniali senza aver accertato la tempestività delle querele (art.2043 c.c., art.185 c.p.p., art.185 e 192 c.p.p. richiamati).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi del ricorso (primo, secondo, terzo e quinto motivo e primo profilo del quarto motivo). Ha però accolto parzialmente il secondo profilo del quarto motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art.61, primo comma, n.7 c.p., ritenendo che la valutazione della rilevante gravità del danno patrimoniale debba essere operata, in linea di principio, con riferimento al danno cagionato da ciascun singolo reato in caso di reati in continuazione (e non automaticamente sul danno complessivo), e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio su tale sola questione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la condanna per truffa e l'obbligo di risarcimento restano confermati. Sulle spese e sul ruolo della parte civile nel giudizio di rinvio la Corte ha disposto la decisione in sede di giudizio definitivo di merito.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che configura il reato di truffa; la Corte ha ritenuto provati gli elementi tipici (artifici e raggiri, induzione in errore, profitto ingiusto) in base alla motivazione e alle prove documentali e testimoniali acquisite

  • art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ha ritenuto che, in presenza di reati in continuazione, la valutazione della gravità del danno debba essere fatta, in linea generale, con riferimento al danno cagionato da ciascun singolo reato (salvo orientamenti contrastanti della giurisprudenza), e per questo ha annullato l'applicazione dell'aggravante nella pronuncia impugnata e disposto il rinvio

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione: il reato continuato è una forma particolare di concorso di reati; la Corte richiama il principio che la considerazione unitaria opera solo per gli effetti previsti dalla legge (es. determinazione della pena) e che le circostanze mantengono autonomia salvo che una valutazione unitaria sia più favorevole al reo

  • art. 127, 178, 179, 185 cod. proc. pen.

    Norme sulle notificazioni e sulle nullità; la Corte ha ribadito il principio consolidato secondo il quale l'omessa o tardiva notificazione dell'avviso per l'udienza camerale relativa all'opposizione all'archiviazione incide soltanto nella fase interlocutoria delle indagini preliminari e, in linea di principio, non determina la nullità derivata della successiva fase processuale (art.185 c.p.p.)

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Regola la prova contraria: la Corte ha confermato che anche la prova contraria deve riguardare fatti rilevanti e non può essere ammessa se manifestamente superflua o riferita a profili già pacificamente acquisiti

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e la rilevanza dei motivi alla luce dei limiti di sindacato di legittimità (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione)

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede limiti alla valutazione della dichiarazione del dichiarante coinvolto; la Corte ha ricordato che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto riservata ai giudici di merito, salvo manifeste contraddizioni

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola la specificità dei motivi di appello e le conseguenze della loro genericità; la Corte ha ritenuto inammissibile il profilo di appello e il corrispondente motivo in cassazione per difetto di specificità in relazione alla tempestività della querela

  • art. 2043 cod. civ.

    Principio della responsabilità civile per fatto illecito; richiamato in relazione alla richiesta di risarcimento della parte civile che resta collegata all'accertamento penale della responsabilità

Massime di principio

  • L'omessa o tardiva notificazione dell'avviso di udienza per la discussione dell'opposizione all'archiviazione incide principalmente nella fase delle indagini preliminari e non determina di per sé la nullità automatica del successivo processo; l'eccezione va però tempestivamente sollevata e documentata
  • In sede di cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione globale della credibilità dei testi o della persuasività delle prove se non sussistono mancanze o contraddizioni manifeste nella motivazione dei giudici di merito
  • La prova contraria può essere legittimamente esclusa se riguardasse circostanze già pacificamente acquisite o se manifestamente superflua rispetto al decidere
  • Nel caso di reati in continuazione la valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti conserva in linea di principio l'autonomia dei singoli reati: l'aggravante per danno patrimoniale di particolare gravità va in generale valutata con riferimento al danno causato da ciascun singolo reato, salvo che una valutazione unitaria sia espressamente prevista o più favorevole al reo
  • Anche quando la responsabilità penale è stata accertata, la parte civile mantiene l'interesse e il diritto di intervenire nel giudizio di rinvio su circostanze (p.es. aggravanti) che possono incidere sull'entità del ristoro del danno

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