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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18116/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, medico convenzionato di assistenza primaria in servizio di guardia medica assegnata tramite 118 e quindi pubblico ufficiale/incaricata di pubblico servizio, è stata imputata del reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) per non essersi recata a visitare due detenuti che avevano tentato il suicidio il 23/07/2023 (impiccamento) e il 25/07/2023 (ingerimento di batterie). In appello la Corte ha assolto per un fatto del 03/02/2023 e ha condannato per i due episodi di luglio. Con ricorso in Cassazione la difesa ha denunciato: 1) insussistenza dell'obbligo di visita in carcere da parte della guardia medica e illegittima valutazione clinica del giudice; 2) motivazione apparente e mancata valutazione di documenti e giurisprudenza richiamata; 3) travisamento della prova, con errata lettura delle deposizioni e delle conversazioni telefoniche; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante collaborazione e assenza di danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia correttamente richiamato il sistema normativo, l'accordo collettivo per i medici di guardia e il protocollo d'intervento del Distretto (deposizione del Dott. Faelli) che attribuisce alla Centrale Unica del Soccorso la valutazione dell'urgenza e dispone che, se la Centrale decide l'intervento, il medico di continuità assistenziale è obbligato a recarsi sul posto e non può limitarsi a una valutazione telefonica. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione circa l'urgenza rappresentata dalle insistenti richieste del personale infermieristico del carcere e ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui il medico che, a fronte di richiesta urgente, si limita a una diagnosi telefonica integra il rifiuto di atti d'ufficio. Sono quindi stati respinti i motivi 1-3 come infondati o inammissibili e rigettata anche la censura sulle attenuanti, valutate negativamente in base alla pervicace resistenza dell'imputata e alla sua personalità con precedente condanna. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. L'assoluzione per il fatto del 03/02/2023 è stata mantenuta dalla Corte d'appello e non è stata contestata in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 328 c.p.

    La norma sul rifiuto di atti d'ufficio è stata interpretata come applicabile al medico di guardia che, pur essendo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, rifiuta di recarsi a prestare un atto del servizio necessario e urgente quando l'intervento è stato sollecitato e assegnato dalla Centrale; il comportamento è punibile anche se il danno non si è concretamente realizzato, trattandosi di reato di pericolo.

  • Accordo collettivo nazionale relativo ai medici preposti al servizio di guardia medica

    Richiamato per definire i doveri organizzativi e le modalità di servizio della guardia medica, a supporto dell'affermazione di un obbligo di intervento quando la Centrale assegna un intervento.

  • Protocollo d'intervento del Distretto / deposizione del Dott. Faelli

    che prevede che la valutazione dell'urgenza dell'intervento - con assegnazione di codici - sia effettuata dalla Centrale Unica del Soccorso che decide se fare intervenire il medico di continuità assistenziale... il quale è poi obbligato ad andare, non ha facoltà di fare una valutazione... se non dopo l'intervento stesso... quando è in sede e ha visitato il paziente

    Il protocollo è stato usato come fonte probatoria per stabilire che la valutazione dell'urgenza spetta alla Centrale e che il medico di guardia non ha discrezionalità nel valutare l'urgenza a distanza; quindi la mancata presenza del medico sul posto, a fronte di assegnazione dell'intervento dalla Centrale e di sollecitazioni del personale infermieristico, costituisce omissione punibile.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 35344 del 28/05/2008 - Nikfann; Sez. 6, n. 29911 del 30/03/2023 - S.; Sez. 6, n. 14979 del 27/11/2012 - M.)

    I precedenti sono stati richiamati a sostegno del principio secondo cui il medico di guardia che, a fronte di richiesta urgente e insistenza da parte di personale sanitario qualificato, si limita a prescrizioni telefoniche senza visitare il paziente, integra il rifiuto di atti d'ufficio; inoltre viene confermato che il reato è di pericolo e non richiede l'effetto concreto dell'omissione.

  • Principio di non sindacabilità del merito in Cassazione (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - Dessimone; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 - Petrella)

    La Corte ha ribadito che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove già apprezzate dai giudici di merito; le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.

Massime di principio

  • Se la Centrale 118 assegna un intervento e il personale sanitario qualificato segnala con insistenza la necessità, il medico di guardia è obbligato a recarsi sul posto: una consulenza telefonica, in presenza di tali elementi, può integrare il reato di rifiuto di atti d'ufficio.
  • La presenza di protocolli aziendali o accordi collettivi che regolano la gestione delle urgenze e l'intervento della guardia medica è rilevante per definire gli obblighi del medico; la loro esistenza può essere determinante nel giudizio di responsabilità penale.
  • Il giudice non può sostituirsi al medico per compiere valutazioni tecniche, ma può ritenere obbligatoria la visita quando l'urgenza è adeguatamente rappresentata da personale sanitario e dalla Centrale di soccorso.
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riforma della sentenza basandosi solo su una diversa interpretazione dei fatti o delle prove; i ricorsi devono dimostrare vizi di diritto o illogicità manifeste nella motivazione.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario documentare elementi positivi specifici e un comportamento collaborativo plausibile; la semplice mancanza di danno o dichiarazioni difensive non bastano di per sé.

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