Cassazione Penale, Sentenza n. 18116/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, medico convenzionato di assistenza primaria in servizio di guardia medica assegnata tramite 118 e quindi pubblico ufficiale/incaricata di pubblico servizio, è stata imputata del reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) per non essersi recata a visitare due detenuti che avevano tentato il suicidio il 23/07/2023 (impiccamento) e il 25/07/2023 (ingerimento di batterie). In appello la Corte ha assolto per un fatto del 03/02/2023 e ha condannato per i due episodi di luglio. Con ricorso in Cassazione la difesa ha denunciato: 1) insussistenza dell'obbligo di visita in carcere da parte della guardia medica e illegittima valutazione clinica del giudice; 2) motivazione apparente e mancata valutazione di documenti e giurisprudenza richiamata; 3) travisamento della prova, con errata lettura delle deposizioni e delle conversazioni telefoniche; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante collaborazione e assenza di danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia correttamente richiamato il sistema normativo, l'accordo collettivo per i medici di guardia e il protocollo d'intervento del Distretto (deposizione del Dott. Faelli) che attribuisce alla Centrale Unica del Soccorso la valutazione dell'urgenza e dispone che, se la Centrale decide l'intervento, il medico di continuità assistenziale è obbligato a recarsi sul posto e non può limitarsi a una valutazione telefonica. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione circa l'urgenza rappresentata dalle insistenti richieste del personale infermieristico del carcere e ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui il medico che, a fronte di richiesta urgente, si limita a una diagnosi telefonica integra il rifiuto di atti d'ufficio. Sono quindi stati respinti i motivi 1-3 come infondati o inammissibili e rigettata anche la censura sulle attenuanti, valutate negativamente in base alla pervicace resistenza dell'imputata e alla sua personalità con precedente condanna. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. L'assoluzione per il fatto del 03/02/2023 è stata mantenuta dalla Corte d'appello e non è stata contestata in Cassazione.
Norme richiamate
art. 328 c.p.
La norma sul rifiuto di atti d'ufficio è stata interpretata come applicabile al medico di guardia che, pur essendo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, rifiuta di recarsi a prestare un atto del servizio necessario e urgente quando l'intervento è stato sollecitato e assegnato dalla Centrale; il comportamento è punibile anche se il danno non si è concretamente realizzato, trattandosi di reato di pericolo.
Accordo collettivo nazionale relativo ai medici preposti al servizio di guardia medica
Richiamato per definire i doveri organizzativi e le modalità di servizio della guardia medica, a supporto dell'affermazione di un obbligo di intervento quando la Centrale assegna un intervento.
Protocollo d'intervento del Distretto / deposizione del Dott. Faelli
che prevede che la valutazione dell'urgenza dell'intervento - con assegnazione di codici - sia effettuata dalla Centrale Unica del Soccorso che decide se fare intervenire il medico di continuità assistenziale... il quale è poi obbligato ad andare, non ha facoltà di fare una valutazione... se non dopo l'intervento stesso... quando è in sede e ha visitato il paziente
Il protocollo è stato usato come fonte probatoria per stabilire che la valutazione dell'urgenza spetta alla Centrale e che il medico di guardia non ha discrezionalità nel valutare l'urgenza a distanza; quindi la mancata presenza del medico sul posto, a fronte di assegnazione dell'intervento dalla Centrale e di sollecitazioni del personale infermieristico, costituisce omissione punibile.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 35344 del 28/05/2008 - Nikfann; Sez. 6, n. 29911 del 30/03/2023 - S.; Sez. 6, n. 14979 del 27/11/2012 - M.)
I precedenti sono stati richiamati a sostegno del principio secondo cui il medico di guardia che, a fronte di richiesta urgente e insistenza da parte di personale sanitario qualificato, si limita a prescrizioni telefoniche senza visitare il paziente, integra il rifiuto di atti d'ufficio; inoltre viene confermato che il reato è di pericolo e non richiede l'effetto concreto dell'omissione.
Principio di non sindacabilità del merito in Cassazione (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - Dessimone; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 - Petrella)
La Corte ha ribadito che in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove già apprezzate dai giudici di merito; le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.
Massime di principio
- Se la Centrale 118 assegna un intervento e il personale sanitario qualificato segnala con insistenza la necessità, il medico di guardia è obbligato a recarsi sul posto: una consulenza telefonica, in presenza di tali elementi, può integrare il reato di rifiuto di atti d'ufficio.
- La presenza di protocolli aziendali o accordi collettivi che regolano la gestione delle urgenze e l'intervento della guardia medica è rilevante per definire gli obblighi del medico; la loro esistenza può essere determinante nel giudizio di responsabilità penale.
- Il giudice non può sostituirsi al medico per compiere valutazioni tecniche, ma può ritenere obbligatoria la visita quando l'urgenza è adeguatamente rappresentata da personale sanitario e dalla Centrale di soccorso.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la riforma della sentenza basandosi solo su una diversa interpretazione dei fatti o delle prove; i ricorsi devono dimostrare vizi di diritto o illogicità manifeste nella motivazione.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario documentare elementi positivi specifici e un comportamento collaborativo plausibile; la semplice mancanza di danno o dichiarazioni difensive non bastano di per sé.
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