Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15758/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento per gli anni 2007, 2008 e 2009, rettificando il reddito, il valore della produzione netta e il volume d'affari dichiarati da un agente di commercio ai fini IRPEF, IRAP e IVA, contestando in particolare la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità IVA di costi per pubblicità ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, fatturate da un soggetto che gestiva una scuderia automobilistica. Il contribuente aveva impugnato gli atti, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue domande. In cassazione il contribuente ha dedotto otto motivi: omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 53 Cost. per mancata valutazione della documentazione sui costi; omesso esame, duplicazione di tassazione e indebito arricchimento erariale, sostenendo che un diverso accertamento su chi aveva emesso le fatture ne avrebbe confermato la validità; omesso esame del fatto che tali spese sarebbero state necessarie e inerenti all'attività di agente monomandatario; illegittimo ricorso a presunzioni a catena e difetto di motivazione; mancata considerazione degli effetti preclusivi dello scudo fiscale; erronea disapplicazione della presunzione legale di deducibilità delle spese pubblicitarie per società sportive dilettantistiche; erronea affermazione dell'indetraibilità dell'IVA; omessa pronuncia sui motivi aggiunti proposti in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato nei profili prospettati. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti di causa richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., mancando nel ricorso la ricostruzione dei motivi originari, delle difese dell'Ufficio, delle decisioni di merito e del contenuto delle censure in appello. Ha inoltre osservato che i motivi centrati sull'omesso esame di fatti decisivi erano inammissibili anche perché proposti in presenza di doppia conforme e perché, comunque, non riguardavano fatti storici veri e propri ma questioni o argomentazioni difensive. Quanto alle altre doglianze, la Corte ha affermato che il divieto di doppie presunzioni non esiste nel nostro ordinamento; che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 riguarda solo spese pubblicitarie verso società o associazioni sportive dilettantistiche e non era applicabile al caso; che la detrazione IVA è ammessa solo per operazioni soggettivamente inesistenti e non per quelle oggettivamente inesistenti; e che il vizio di omessa pronuncia sui motivi aggiunti non era prospettato in modo corretto, oltre a scontrarsi con il divieto di ius novorum nel processo tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione chiara ed esauriente dei fatti processuali e delle posizioni delle parti, tale da consentire alla Corte la completa cognizione della controversia senza ricorso ad altre fonti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi di tale norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge devono individuare specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con norme o principi giuridici.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia deve essere dedotta come vizio di nullità della sentenza e non può essere surrettiziamente trasformata in altro motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non bastano questioni giuridiche, argomentazioni difensive o elementi istruttori.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito il ricorso per cassazione è limitato ai motivi consentiti dalla norma, con restrizioni sul vizio motivazionale.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità o fondatezza delle censure.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002

    La presunzione legale assoluta di deducibilità/inerenza delle spese pubblicitarie opera solo per spese sostenute in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche entro il limite normativo, e non si applica a spese verso altri soggetti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il requisito di esposizione sommaria dei fatti di causa del ricorso per cassazione si applica anche al processo tributario per effetto del rinvio.

  • art. 57, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario opera il divieto di ius novorum, ostativo alla deduzione in cassazione di questioni nuove o comunque non ritualmente introdotte nei gradi di merito.

  • art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009

    Richiamato dal ricorrente quale pretesa causa di preclusione, ma senza accoglimento della censura.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non offre una sommaria ma completa ricostruzione della vicenda processuale, delle difese delle parti e del contenuto delle decisioni di merito, perché la Corte deve poter comprendere la controversia senza consultare altri atti.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non possono essere veicolate con tale motivo questioni giuridiche, deduzioni difensive o valutazioni probatorie.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione è ulteriormente limitato e la censura è inammissibile se non si dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • Nel giudizio tributario il principio del divieto di doppie presunzioni non opera come regola generale di inammissibilità: un fatto accertato mediante presunzione può costituire il presupposto di un'ulteriore presunzione, purché il giudice le valuti secondo gravità, precisione e concordanza.
  • La presunzione legale di deducibilità delle spese pubblicitarie prevista dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002 ha portata eccezionale e si applica solo alle spese sostenute in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, non essendo estensibile ad altri destinatari.
  • La detrazione IVA è ammessa, nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, solo se il contribuente dimostra la propria buona fede e l'adozione della massima diligenza esigibile; non è invece riconosciuta quando l'Ufficio contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
  • Nel processo tributario il divieto di ius novorum impedisce di introdurre per la prima volta in cassazione questioni o motivi non ritualmente dedotti nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.