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Sentenza

Sentenza n. 1795/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottata dal Questore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia in forza di un nulla osta al lavoro stagionale, aveva sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro subordinato con mansioni di bracciante agricolo e aveva presentato domanda di permesso di soggiorno. L'amministrazione, con comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990, aveva segnalato che il titolo stagionale consentiva una permanenza limitata e che, in assenza di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato, la pratica sarebbe stata archiviata. Il successivo provvedimento del Questore disponeva l'archiviazione. Il ricorrente deduceva: a) eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che l'amministrazione avrebbe erroneamente qualificato l'istanza come domanda di conversione; b) eccesso di potere per ingiustizia manifesta, lamentando la mancata valutazione della presenza in Italia del padre; c) eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto valorizzare gli elementi conosciuti per rilasciare un diverso titolo di soggiorno. Nel giudizio è stata inoltre prospettata la sopravvenienza di un nuovo contratto di lavoro, posta a fondamento della richiesta di rinvio dell'udienza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che non risultava provato l'effettivo e tempestivo inoltro di una richiesta di conversione ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998: la documentazione prodotta conteneva soltanto la ricevuta di invio di un'istanza non identificata. La documentazione contributiva dimostrava inoltre che il ricorrente aveva lavorato come stagionale per un periodo limitato, senza che al momento della richiesta di conversione fosse in essere un nuovo contratto di lavoro subordinato; non era stato prodotto il contratto successivo a quello scaduto il 31 dicembre 2023. Anche la dedotta presenza del padre in Italia non risultava adeguatamente dimostrata, poiché le generalità emergenti dal permesso di soggiorno e dal certificato di nascita non coincidevano, e comunque tale circostanza non era stata ritualmente comunicata all'amministrazione. Il giudice ha quindi ritenuto che il ricorrente non potesse ottenere né un nuovo permesso per lavoro subordinato stagionale, in assenza del relativo contratto, né la conversione in permesso per lavoro subordinato, in mancanza di un contratto nuovo e valido. È stata esclusa la rilevanza di fatti successivi alla conclusione del procedimento ai fini della deduzione di un'invalidità sopravvenuta del provvedimento amministrativo: l'atto deve essere valutato in relazione ai fatti esistenti al momento dell'esercizio del potere, salvo la rilevanza di sopravvenienze nella fase di esecuzione del giudicato. La dedotta sopravvenienza di un nuovo contratto, peraltro riferita solo verbalmente, non giustificava il rinvio dell'udienza. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    “a meno di aver richiesto ed ottenuto la conversione da stagionale a subordinato c/o competente sportello unico per l’immigrazione, la pratica relativa alla richiesta di permesso di soggiorno verrà archiviata”

    La comunicazione dei motivi ostativi aveva correttamente prospettato la necessità della conversione del titolo stagionale, in assenza della quale la domanda non poteva essere accolta.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    La conversione del titolo di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presuppone la prova dell'effettiva e tempestiva presentazione della richiesta e la disponibilità di un contratto di lavoro subordinato nuovo e valido.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Il titolo per lavoro stagionale non consente, in assenza dei presupposti specifici, il rilascio automatico di un permesso per lavoro subordinato né la prosecuzione del soggiorno oltre il periodo autorizzato.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede la prova dell'effettiva e tempestiva presentazione della domanda di conversione e l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato nuovo, valido e in corso; una ricevuta riferita a un'istanza non identificata e l'assenza del contratto non sono sufficienti.
  • La domanda di rilascio o conversione di un permesso di soggiorno deve essere valutata sulla base dei presupposti esistenti al momento della conclusione del procedimento; la sopravvenienza di fatti favorevoli successivi, come un nuovo contratto di lavoro, non determina un'invalidità sopravvenuta del provvedimento amministrativo già adottato.
  • Nel processo amministrativo non possono essere utilizzati fatti successivi alla spendita del potere per dedurre l'illegittimità originaria o sopravvenuta dell'atto conclusivo del procedimento, salvo la rilevanza delle sopravvenienze nella fase di esecuzione del giudicato.
  • La dedotta presenza di un familiare sul territorio nazionale non impone il rilascio di un diverso titolo di soggiorno se la circostanza non è stata ritualmente comunicata all'amministrazione e non è adeguatamente provata mediante documentazione coerente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di poterePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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