Sentenza del 06/05/2015 n. 811 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Notificazioni - Contestazione ricezione notifica da parte del contribuente - Prova regolare esecuzione da parte dell'agente per la riscossione - Preclusione deduzione ulteriori vizi della cartella non tempestivamente opposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la mancata ricezione della cartella di pagamento. L'agente della riscossione ha fornito la prova della notificazione eseguita secondo le forme previste, mediante le modalità ordinarie, tramite messo notificatore oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La questione riguardava anche l'eventuale necessità per l'agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella e la possibilità di dedurre ulteriori vizi della cartella non contestati tempestivamente.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata respinta. Una volta provata la regolare notificazione, non è necessario che l'agente della riscossione produca la copia integrale della cartella di pagamento. Inoltre, il destinatario non può introdurre successivamente contestazioni relative ad altri vizi della cartella, se non li ha fatti valere tempestivamente. La notificazione regolare rende quindi preclusa la deduzione tardiva di ulteriori irregolarità.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta soltanto di non aver ricevuto la cartella, l'agente della riscossione può vincere la contestazione dimostrando la regolarità della notificazione attraverso le modalità legalmente previste.
- La prova della notificazione non richiede necessariamente il deposito della copia integrale della cartella: è sufficiente dimostrare che l'atto è stato regolarmente notificato.
- Se la notificazione viene provata e il contribuente non ha contestato tempestivamente specifici vizi della cartella, tali vizi non possono essere dedotti per la prima volta in un momento successivo.
- Chi riceve o viene formalmente raggiunto da una cartella deve contestare entro i termini tutti i vizi conosciuti o conoscibili, senza limitarsi alla sola questione della ricezione.
- La decisione riguarda la preclusione processuale delle contestazioni tardive e non significa che una cartella viziata diventi automaticamente valida sotto ogni profilo: i vizi devono però essere fatti valere nei termini e con le modalità previste.
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