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Ordinanza

Ordinanza n. 6540/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione cautelare - dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 e del DDG del 9 ottobre 2025 n. 2939, relativamente alla classe di concorso ADSS nella scuola secondaria di secondo grado, elenco non pubblicato, e non fornito neanche all’esito della richiesta di accesso agli a1, nella parte in cui tale elenco non include il nominativo del ricorrente e, in altri termini, lo esclude dal sostenere l’esame orale; - dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo relativamente alla classe di concorso A 19 storia e filosofia nella scuola secondaria di secondo grado, elenco non pubblicato e non fornito neanche all’esito della richiesta di accesso agli atti nella parte in cui ammette il ricorrente a sostenere la prova orale; - dell’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo del 12 gennaio 2026, con il quale è stata resa nota la soglia minima di ammissione alla prova orale per la classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di secondo grado); - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202602313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale per posti di docente nella scuola secondaria di secondo grado in Abruzzo, inclusi gli elenchi degli ammessi alla prova orale e l'avviso recante la soglia minima di ammissione per la classe ADSS

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli elenchi degli ammessi alla prova orale per le classi di concorso ADSS e A19, nonché l'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo del 12 gennaio 2026 sulla soglia minima di ammissione per la classe ADSS. In particolare, ha contestato la propria esclusione dall'elenco degli ammessi per la classe ADSS e la propria ammissione per la classe A19, lamentando inoltre la mancata pubblicazione e comunicazione degli elenchi anche a seguito di una richiesta di accesso agli atti. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio la questione di competenza territoriale.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Abruzzo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., la competenza appartiene al TAR nella cui circoscrizione gli atti producono i loro effetti diretti quando questi sono limitati all'ambito territoriale della relativa regione. Gli atti impugnati riguardano infatti la formazione della graduatoria regionale e producono effetti esclusivamente nella Regione Abruzzo. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Abruzzo ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.; al giudice dichiarato competente spetterà definire il giudizio anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Per gli atti amministrativi i cui effetti diretti sono limitati al territorio di una sola Regione, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR di quella Regione.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La causa può essere riassunta davanti al giudice amministrativo dichiarato competente, che provvederà alla definizione del giudizio anche sulle spese.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

    Norma richiamata nel provvedimento nell'ambito della decisione sulla questione di competenza.

Massime di principio

  • Quando gli atti impugnati producono effetti diretti limitati all'ambito territoriale di una sola Regione, la competenza territoriale inderogabile appartiene al TAR della Regione in cui tali effetti si verificano, anche se gli atti sono adottati da un'amministrazione avente sede in altra Regione o da un'amministrazione statale.
  • Gli atti relativi alla formazione di una graduatoria regionale per una procedura concorsuale producono effetti territorialmente limitati alla Regione interessata; le controversie sui relativi atti devono pertanto essere proposte davanti al TAR di quella Regione.
  • La rilevazione d'ufficio dell'incompetenza territoriale comporta la dichiarazione di incompetenza del TAR adito e consente la riassunzione della causa davanti al TAR competente ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieScuolaCompetenza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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