Cassazione Penale, Sentenza n. 44671/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, ciascuno titolare del 5,56% delle quote della società CAF Immobiliare Srl, hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di beni immobili intestati alla società. Hanno dedotto: (i) vizio di giurisdizione in quanto la trasmissione dell'elenco all'Agenzia del Demanio sarebbe un atto amministrativo non costitutivo di un trasferimento della proprietà e pertanto la competenza sarebbe del giudice penale dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.); (ii) illegittimità della confisca dell'intero complesso aziendale di una società terza rispetto al reato e preesistente al fatto (confisca diretta e per equivalente), nonché mancanza del nesso di pertinenza rispetto al profitto del reato (art. 2 d.lgs. 74/2000; art. 12-bis d.lgs. 74/2000); (iii) carenza di motivazione idonea a dimostrare un“intestazione fittizia” o fiduciaria che giustifichi l'estensione della confisca agli immobili societari (presupposti di gravità, precisione e concordanza).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di legittimazione dei ricorrenti: essi sono solo titolari di quote di esigua minoranza e non del patrimonio societario, che è formalmente intestato alla CAF Immobiliare Srl il cui legale rappresentante (Del Gaudio Mario) è l'unico soggetto legittimato a impugnare la confisca dei beni societari. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, in caso di confisca di beni di società di capitali, la legittimazione spetta al legale rappresentante dell'ente e non ai soci. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 676 cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti per sostenere la competenza del giudice penale dell'esecuzione nella revoca della confisca; la Corte non ha deciso sul punto percheé ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di legittimazione dei soci.
art. 263, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso (così come presentato), ma la decisione si è fondata sulla mancanza di interesse/légitimazione soggettiva dei ricorrenti piuttosto che su una disamina specifica di questa norma.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle censure sulla confisca (soprattutto sulla motivazione e sulla necessita di elementi di gravità, precisione e concordanza), ma la Corte non ha esaminato il merito per il difetto di legittimazione.
art. 322-ter cod. pen.
Richiamato come norma sulla confisca; la Corte non è entrata nel merito applicativo per le ragioni di inammissibilità.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Richiamato dai ricorrenti rispetto alla disciplina della confisca diretta e per equivalente; la decisione non ha valutato il nesso di pertinenza o il fumus del profitto poiché i ricorrenti non erano legittimati a impugnare.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Rilevante per l'individuazione del reato da cui dovrebbe derivare il profitto confiscato; la Corte ha osservato che la società confiscata non era coinvolta nel procedimento penale ma non ha deciso sul merito della confisca per il difetto di legittimazione dei soci.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione (apparenza della motivazione); la Corte ha ritenuto non necessario un esame di merito data l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per disporre, dopo la declaratoria di inammissibilità, l'obbligo dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda (Euro 3.000,00), con riferimento anche alla Corte Cost. n.186/2000.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla sanzione pecuniaria da applicare in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha ritenuto non sussistessero elementi di colpa aggravante nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La legittimazione ad impugnare la confisca di beni intestati a una società di capitali spetta al legale rappresentante della società e non ai singoli soci, soprattutto se detentori di quote di minoranza: i soci hanno una mera disponibilità indiretta sui beni societari e quindi rischio di inammissibilità per difetto di interesse processuale.
- Se si vuole contestare la confisca di beni societari, occorre che il soggetto che agisce abbia titolo diretto sugli specifici beni confiscati (es. legale rappresentante o la società stessa), altrimenti il rimedio processuale può essere dichiarato inammissibile senza entrare nel merito.
- La distinzione tra confisca delle quote societarie e confisca dell'intero patrimonio aziendale è cruciale: i soci possono non avere interesse ad impugnare la confisca dei beni societari se non contestano le quote, perciò va valutato attentamente il petitum dell'impugnazione.
- L'atto amministrativo di trasmissione dell'elenco dei beni confiscati a soggetti come l'Agenzia del Demanio non costituisce di per sé prova di trasferimento definitivo della proprietà e non risolve automaticamente le questioni di competenza giurisdizionale, ma la mancanza di legittimazione processuale impedisce comunque l'esame del merito.
- Per ottenere esame di merito sulle censure riguardanti la natura fittizia o fiduciaria dell'intestazione dei beni è necessario portare in giudizio elementi fattuali concreti, gravi, precisi e concordanti; tuttavia prima ancora occorre essere soggetto legittimato all'impugnazione.
- Suggerimenti pratici: (a) far intervenire o essere rappresentati formalmente dalla società (mediante il legale rappresentante) quando si impugna la confisca di beni societari; (b) se si è soci ma si ritiene leso un diritto personale, valutare azioni civili dirette per il riconoscimento della titolarità o della disponibilità esclusiva dei beni; (c) documentare con precisione il nesso (o la mancanza di nesso) tra i beni e il profitto del reato quando si contesta la confisca diretta o per equivalente.
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