Cassazione Civile, Ordinanza n. 33771/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 relativo a un immobile sito nel Comune di Pozzuoli. L’ente impositore aveva disconosciuto l’agevolazione per abitazione principale, ritenendo insussistente la documentazione anagrafica necessaria. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo di non essere soggetto passivo nei termini prospettati dall’ente e di essere decaduto il potere di accertamento. La CTR aveva accolto l’appello del contribuente, valorizzando un certificato storico di residenza, la documentazione sulle utenze, lo stato di famiglia per assegni familiari e dichiarazioni di terzi, ritenendo che la residenza effettiva e anagrafica fosse nell’immobile oggetto di accertamento e che la successiva correzione anagrafica del 2018 fosse una mera specificazione, non un trasferimento di residenza. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per errata percezione del contenuto della prova, ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 360, n. 4, c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. 504/1992, dell’art. 1, comma 173, lett. b), l. 296/2006, dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011 e dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 111 Cost. Il ricorso mirava, in sostanza, a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e la riconosciuta spettanza dell’agevolazione IMU per abitazione principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, trattandoli congiuntamente, i tre motivi perché la sentenza d’appello era sorretta da motivazione non apparente, superiore al minimo costituzionale, e perché le censure del Comune miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di ICI/IMU, l’esenzione per abitazione principale richiede la coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica in riferimento alla stessa unità immobiliare, salva prova contraria, e che nella specie la CTR aveva logicamente valorizzato il certificato storico di residenza, le utenze, lo stato di famiglia e le dichiarazioni di terzi per ritenere provata la residenza nell’immobile oggetto di accertamento. Il Comune è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il giudice di merito conserva il potere esclusivo di selezionare e apprezzare le prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione apparente è escluso quando la sentenza espone un percorso argomentativo logicamente coerente e non meramente apparente.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza impugnata deve superare il minimo costituzionale; nella specie tale soglia è stata ritenuta raggiunta.
art. 8 d.lgs. 504/1992
Per l’esenzione ICI/IMU sull’abitazione principale occorre, in riferimento alla stessa unità immobiliare, che il possessore vi dimori stabilmente e vi risieda anagraficamente, salvo prova contraria.
art. 1, comma 173, lett. b), l. 296/2006
Norma richiamata quale modifica del regime agevolativo dell’abitazione principale ai fini ICI/IMU.
art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011
Norma richiamata insieme alla disciplina dell’agevolazione IMU per l’abitazione principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sussistendone i presupposti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge, di omessa motivazione o di errori nell’apprezzamento della prova in una richiesta di nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie.
- La motivazione è apparente solo quando manca un effettivo percorso logico-argomentativo; se il giudice di merito indica le prove ritenute decisive e spiega perché le reputa prevalenti, il controllo di cassazione resta esterno e non sostitutivo.
- Ai fini dell’agevolazione IMU per abitazione principale, la prova della residenza e della dimora abituale può essere desunta da un complesso di elementi documentali e indiziari, purché riferiti alla medesima unità immobiliare e valutati in modo coerente.
- La successiva correzione o specificazione dei dati anagrafici non implica necessariamente un cambio di residenza, potendo essere interpretata come mera rettifica chiarificatrice se compatibile con gli altri elementi probatori.
- Le norme agevolative devono essere interpretate restrittivamente, ma la loro applicazione dipende comunque dall’accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, della coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale.
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